Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-07-2012, n. 11807 Indennità o rendita ai superstiti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Napoli I.A. e gli altri indicati in epigrafe, tutti successori di R.A., esponevano che il loro dante causa aveva lavorato dal 1960 al 1985 nei locali di un’impresa produttrice di manufatti contenenti amianto.

Il 5 maggio 2000 era stato diagnosticato al R. mesotelioma pleurico, che aveva causato il decesso il 3 agosto successivo. I ricorrenti chiedevano perciò che l’Inail fosse condannato alla corresponsione della rendita ai superstiti ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 85 e 131 nonchè, a titolo ereditario, a indennizzare il danno biologico sopportato dal loro congiunto, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

Costituitosi il convenuto, con sentenza del 31 marzo 2006 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla rendita ai superstiti ed accoglieva la domanda quanto all’indennizzo del danno biologico.

Questa decisione veniva confermata con sentenza del 4 dicembre 2009 dalla Corte d’appello, la quale riteneva che a norma dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. cit. il danno biologico sopportato dal lavoratore assicurato a causa di malattia professionale potesse essere indennizzato purchè denunziato all’Inail dopo il 9 agosto 2000, data di efficacia delle norme che avevano reso possibile l’indennizzo, ed anche se la malattia si fosse verificata prima. Nel caso di specie gli eredi avevano denunciato la malattia del dante causa in data 19 febbraio 2001, ossia dopo il decesso, onde spettava a loro l’indennizzo, ancorchè nulla il lavoratore avesse comunicato all’Inail quand’era in vita.

Nè il beneficio, spettante a titolo ereditario, era incompatibile con la rendita ai superstiti.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione l’Inail mentre gli intimati non si sono costituiti. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Con unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 66 e 74 e D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 per avere la Corte d’appello riconosciuto che ai successori del lavoratore spettasse a titolo ereditario l’indennizzo per danno biologico, pur non essendo il relativo diritto mai entrato nel patrimonio del lavoratore stesso, che non l’aveva mai chiesto all’Inail in via amministrativa. Non era perciò sufficiente, per la nascita del diritto a titolo ereditario, che i successori avessero denunciato la malattia professionale dopo la morte del suddetto. Il motivo è fondato.

Come più volte ha affermato questa Corte , condizione essenziale per la copertura assicurativa del danno biologico ad opera dell’Inail è il verificarsi dell’infortunio o della malattia professionale successivamente al 9 agosto 2000, data di entrata i vigore del D.M. 12 luglio 2000, recante le tabelle valutative (Cass. 8 ottobre 2007 n. 21022, 21 luglio 2010 n. 17089). Nel caso di specie la malattia professionale fu diagnosticata il 5 maggio 2000 e durò fino al 3 agosto successivo, giorno in cui il lavoratore morì. L’indennizzo perciò non spetta, quale che sia stata la data di denuncia amministrativa da parte dei superstiti.

Cassata la sentenza impugnata, la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto permette il rigetto della domanda.

La non del tutto chiara formulazione dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. cit., dimostrata dalle due conformi sentenze dei gradi di merito, induce a compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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