Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2012) 29-01-2013, n. 4345

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. S.C., S.C., S.A., S. I. sono state ritenute responsabili – dal tribunale di Gela – dei reati loro ascritti di cui agli artt. 582, 635 e 660 c.p. e per l’effetto condannate alla pena di mesi quattro di reclusione. La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Le imputate hanno proposto ricorso per cassazione per estinzione dei reati per remissione della querela, eccependo in subordine la prescrizione dei reati ed in ulteriore subordine la nullità della sentenza di secondo grado per omessa motivazione, la mancata acquisizione di prove decisive e la mancata specificazione della misura di pena in relazione ad ogni singolo reato.
Motivi della decisione

1. In allegato al ricorso vi è remissione – a mezzo del procuratore speciale avvocato N.F. – delle querele sporte dalle persone offese, con accettazione da parte del procuratore speciale degli imputati, avvocato S. O. M..

2. La remissione della querela comporta la declaratoria di estinzione di tutti i reati contestati, salvo il reato di molestie o disturbo alle persone, che è procedibile di ufficio (Sez. 1, n. 43704 del 30/10/2007 – dep. 23/11/2007, Camposano, Rv. 238134), nonchè il reato di cui all’art. 582, procedibile pure d’ufficio in forza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 1, richiamata attraverso un plurimo rinvio dagli artt. 582, 585 e 577 cod. pen..

3. Tali reati, peraltro, pur tenendo conto delle intervenute sospensioni, sono entrambi prescritti.

4. Ne consegue che deve essere dichiarata l’estinzione per remissione di querela dei reati di cui all’art. 635 cod. pen., mentre i reati di cui agli artt. 582 e 660 devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione.

5. Risultando dagli atti il decesso di G.C., avvenuto il (OMISSIS), nei suoi confronti si deve dichiarare l’estinzione del reato per morte del reo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di G. C. per estinzione del reato per morte del reo.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti degli altri imputati relativamente ai reati di cui agli artt. 660 e 582 cod. pen., in quanto estinti per intervenuta prescrizione; annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti degli stessi, relativamente al reato di cui all’art. 635 cod. pen., perchè estinto per intervenuta remissione di querela.

Condanna i querelati al pagamento delle spese processuali limitatamente al reato estinto per remissione di querela.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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