T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 301

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto all’attribuzione di sei scatti aggiuntivi di cui all’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, ai fini della indennità di buonuscita (per la quale va ribadita, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, la giurisdizione del giudice amministrativo).

In punto di fatto, l’interessato espone che:

è cessato dal servizio per limiti di età con provvedimento del 20 gennaio 1986 e collocato in ausiliaria;

è stato poi richiamato in servizio dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1990;

il ministero della difesa, con provvedimento del 7 novembre 1991, gli attribuiva sei scatti ai sensi del’art. 11, L. n. 231/1990 per un importo complessivo di Lire 2.484.329 ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza;

nella relativa determinazione stipendiale del 26 maggio 1995 non risultavano, però, computati, ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, i sei scatti di cui alla citata legge.

Il ricorso è infondato

Il ricorrente sostiene che illegittimamente l’intimata amministrazione non gli ha riconosciuto, agli effetti della indennità di buonuscita, i sei scatti aggiuntivi di cui all’art. 11 della L. n. 231/1990.

L’art. 1, c. 15 bis del D.L. 16 settembre 1987, n. 379 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, primo comma, L. 14 novembre 1987, n. 468 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), come sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così recita:

"Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull’ultimo stipendio, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell’indennità di ausiliaria di cui all’art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212".

Il Collegio ritiene – in applicazione di elementari princìpi di diritto – che in assenza di una disposizione normativa disponente l’applicazione retroattiva dei benefici pensionistici di che trattasi, questi non possono essere estesi in via interpretativa al personale cessato dal servizio antecedentemente all’entrata in vigore delle norme che tali benefici prevedono.

Ed invero, in mancanza di ogni elemento testuale che faccia ritenere l’attribuzione di sei scatti aggiuntivi di cui all’art. 1, c. 15 bis del D.L. 16 settembre 1987, n. 379 una integrazione di precedenti emolumenti di settore e che, quindi, sia sottoposto alla medesima decorrenza temporale, deve ritenersi che si tratti di un beneficio nuovo, autonomamente accordato dal legislatore per la prima volta in sede di conversione in legge del citato decreto e, come tale, decorrente esclusivamente dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa che lo ha previsto: id est, articolo unico della legge 14 novembre 1987, n. 468 di conversione del D.L. n. 378/1987 con il quale il Legislatore ha introdotto il comma 15 bis all’art. 1 del menzionato decreto legge; con la conseguenza che il postulato beneficio può essere accordato soltanto al personale cessato dal servizio in epoca successiva alla data di entrata in vigore dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

Nel caso di specie, il ricorrente cessò dal servizio il 27 gennaio 1986.

La legge n. 468 del 1987, introduttiva del postulato beneficio, è entrata in vigore, invece, il successivo 16 novembre 1987 (stesso giorno di pubblicazione della legge n. 468/1987 in Gazzetta ufficiale).

Neppure il ricorrente può avvalersi, ai fini di che trattasi, del periodo di servizio compiuto a seguito del richiamo dalla posizione di ausiliaria tra il 1/9/1988 ed il 1/9/1990; ciò in quanto la norma in questione ha posto come limite temporale e come condizione giuridicomateriale di sbarramento al riconoscimento del beneficio economico quello della avvenuta cessazione "dal servizio per età".

E’ evidente, pertanto, che pur rilevando il richiamo dall’ausiliaria a determinati fini economici e giuridici, esso non è, però, altrettanto utile ai fini dell’attribuzione (calcolo) degli scatti aggiuntivi vuoi perché il ricorrente era già cessato dal servizio prima dell’entrata in vigore della legge n. 468 del 1987 (limite temporale: art. 11 delle Preleggi; principio di irretroattività delle legge); vuoi perché a quell’epoca egli già era cessato dal servizio per raggiunti limiti di età (condicio iuris), con conseguente non computabilità ai fini di che trattasi dell’ulteriore periodo di ausiliaria.

Il ricorso è, dunque, infondato mentre nulla si dispone in ordine alle spese processuali per mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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