Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2012) 29-01-2013, n. 4340

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. T.C.M. è stato condannato dal tribunale di Roma alla pena di Euro 2.000,00 di multa per il reato di cui agii artt. 595 e 596 bis per avere offeso la reputazione del dottor S. S., magistrato all’epoca dei fatti in servizio presso il tribunale di Camerino, a mezzo stampa mediante gli scritti contenuti nel libro "(OMISSIS). L’ignobile truffa al liceo scientifico (OMISSIS)".

2. Il tribunale di Camerino ha anche condannato l’imputato al risarcimento dei danni, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, nonchè alla riparazione pecuniaria, ordinando la confisca e la distruzione delle copie del libro in sequestro. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 27/09/2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato ascritto perchè estinto per prescrizione. In parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la somma riconosciuta dalla parte civile a titolo di riparazione pecuniaria e condannava in solido anche il responsabile civile "Aldo Primerano Editrice Tipografica".

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per Cassazione il T. lamentando testualmente: "(..) l’arrogante rifiuto del clima accusatorio da parte inequivocabile dei magistrati in tutte le udienze del procedimento n. 892/08, impedendo in tal guisa la corretta ricostruzione storica della verità processuale in puro oggettivismo fenomenologico il cui mancato raggiungimento rende farsesca qualsiasi conclusione giudiziaria così come sempre inevitabilmente accade quando 1 – Yhabeas corpus viene inaccettabilmente frammentato dalla descrizione del capo d’accusa; 2 – totale resta l’Inutilizzo processuale dell’arma del delitto, nello specifico il libro sequestrato; 3 – ostinato ed arrogante disinteresse processuale per il movente dei delitto. 4 – clima inquisitorio alla "cardinal Juan de Torquemada", adottato nei confronti del sottoscritto, riportando Indietro di 600 anni l’orologio della giustizia italiana, rivelatasi ancora una volta strumento malleabile di vendetta di classe per la difesa degli interessi dei soliti privilegiati".

4. I magistrati, secondo quanto testualmente afferma il ricorrente, avrebbero ricostruito quasi con rigore filologico la scena tribunalizia dei vari Sant’Uffizio: e con buona pace degli epigoni di Giovan Battista Vico e della loro adozione di quella ciclicità della storia speculativamente attinta da Pitagora, da Platone, dallo stoicismo, da Orlgene, da Sant’Agostino, da Gioacchino da Fiore e ripresa più tardi da Hegel da Spengler e da Nietzsche.

5. In sostanza, con una lunghissima memoria, infarcita di considerazioni generali di carattere storico, filosofia), politico … il T. lamenta l’esistenza di una motivazione viziata e la generica violazione del suoi diritti di difesa, concludendo per la totale riforma dell’impugnata sentenza, l’assoluzione dell’imputato perchè il fatto non costituisce reato, l’annullamento dei due processi penali di primo e secondo grado a causa di costante violazione della correttezza procedurale e conseguente calpestio del principio dell’eguaglianza del cittadini di fronte alla legge ("siano costoro al rango del S. magistrato oppure a quello di comuni mortali come il sottoscritto"), l’annullamento dei processi a causa di voluminosa documentazione psicosanitaria di gravi disturbi alla personalità ("che gli valgono l’infamante stimmata di individuo socialmente molto pericoloso per sè e per gli altri nonchè incapace di intendere e di volere"), la disamina sulla legittimità della mancata prescrizione della procedura civile relativa alla prescrizione di quella penale.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per mancata indicazione specifica dei vizi, rilevanti ai sensi dell’articolo 606 del codice di procedura penale, da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata. Le censure svolte dal ricorrente sono formulate in modo generico, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli argomenti spesi nella sentenza impugnata, sicchè l’assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti o, ancor meno, considerazioni di natura storico-filosofica o de jure condendo, del tutto inconferenti ed irrilevanti in questa sede.

2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e dell’ammenda, liquidata equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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