Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2012) 29-01-2013, n. 4337

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 20 settembre 2011, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 10 dicembre 2010 che aveva condannato T.V. e Z.N., per il delitto di minacce e lesioni personali in danno di B. G. e quest’ultimo, a sua volta, per i delitti di minacce e lesioni in danno della T. e dello Z..

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione T.V. e Z.N., da un lato, e B.G. d’altro lato, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l’accertamento dell’intervenuta estinzione dei reati loro ascritti per remissione di querela.
Motivi della decisione

1. L’intervenuta remissione della proposta querela, con la consequenziale accettazione della stessa rendono annullabile senza rinvio l’impugnata decisione, ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., comma 1 lett. a).

2. Tali atti, invero, risultano compiuti nel rispetto delle norme di cui agli artt. 152 e 155 cod. pen. e art. 340 cod. proc. pen. e determinano, essendo i reati rispettivamente ascritti punibili a querela della persona offesa (minacce non aggravate e lesioni personali semplici), l’estinzione dei reati stessi.

3. Le spese del procedimento, infine, ai sensi dell’art. 340 cod. proc. pen., comma 4 sono a carico di ciascuno dei querelati, come disposto dalla legge e confermato dalle parti interessate.
P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta remissione di querela e pone le spese relative a carico di ciascuno dei querelati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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