Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2012) 29-01-2013, n. 4336

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. P.M. è imputato del reato previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 47, 76 e art. 483 c.p., perchè, con dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata per ottenere il rilascio di un duplicato di permesso per parcheggio di invalidi, aveva falsamente attestato di aver smarrito il permesso già rilasciato dal Comune di Firenze. Con l’aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale.

2. Il tribunale di Firenze dichiarava l’imputato responsabile del reato ascritto e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione. La corte d’appello di Firenze ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.

3. Propone ricorso per cassazione P.M. per i seguenti cinque motivi:

a. violazione dell’articolo 125, comma tre, del codice di rito per mancata valutazione dei motivi di impugnazione;

b. violazione dell’art. 483 c.p., nonchè del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 47 e 76 per essere l’azione inidonea a violare l’interesse protetto dalla norma;

c. violazione e falsa applicazione dell’art. 483 c.p., nonchè del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 47 e 76, per essere la dichiarazione incriminata indirizzata ad una società di diritto privato e non ad un ente pubblico;

d. mancanza di motivazione con riferimento all’assenza di beneficio derivante dalla duplicazione del permesso;

e. mancanza di motivazione in relazione alla valutazione dei precedenti penali dell’imputato ed omessa motivazione in ordine al terzo motivo dell’appello principale.
Motivi della decisione

1. Il reato contestato è stato consumato il 19 novembre 2003 e, quindi, tenuto conto delle sospensioni di giorni 98, il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi – sia secondo il previgente testo dell’art. 157 c.p. che di quello modificato dalla L. n. 251 del 2005, che, comunque appare applicabile nel caso di specie perchè la decisione di primo grado è del 4 febbraio 2008, ovvero successiva alla entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 – è maturato il 20/10/2011, quindi successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.

2. Orbene, i motivi di impugnazione non sono inammissibili e, quindi, del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in sede di legittimità. I motivi di impugnazione meritano considerazione perchè pongono l’accento, anche se con alcune concessioni al merito della vicenda certamente inammissibili in sede di legittimità, su inadempienze motivazionali della sentenza impugnata che non sembrano totalmente infondate. A tal proposito appare opportuno ricordare che la Suprema Corte (Cass., sez. 4, 5 giugno 1992-15 febbraio 1993, n. 1340, CED 193033; S.U. 21 ottobre 1992-22 febbraio 1993, n. 1653, Marino, CED 192465; Cass., Sez. 6, 7- 31 marzo 2003, n. 15125, CED 225635) ha stabilito che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perchè l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’art. 129 c.p.p., comma 1. Ne consegue che è del tutto superfluo l’esame approfondito di tali motivi di ricorso, essendo ciò indifferente in caso di annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione. Le predette considerazioni valgono anche per le nullità processuali (Sez. 6, n. 21459 del 26/03/2008 – dep. 28/05/2008, Pedrazzini, Rv. 240066; conf. Sez. 5, n. 39217 del 11/07/2008 – dep. 20/10/2008, Crippa, Rv. 242326) e per le violazioni di legge che non comportino l’assoluzione con formula piena dell’imputato (cfr. Sez. 5, n. 39401 del 18/09/2008 – dep. 21/10/2008, Pannofino e altri, Rv. 241734).

3. Non ricorrono, comunque, i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perchè, tenuto conto di quanto emerge a carico dell’imputato dalla motivazione delle due sentenze, non risulta affatto evidente la estraneità del ricorrente ai fatti contestati (Sez. 6, n. 32872 del 04/07/2011 – dep. 25/08/2011, Agulli e altri, Rv. 250907); ed in presenza della causa estintiva della prescrizione, l’obbligo di declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., comma 2, da parte della Corte di Cassazione richiede il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza (Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000 – dep. 22/09/2000, Meloni L ed altri, Rv. 217255).

4. Cosicchè è necessario prendere atto della intervenuta causa estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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