Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-11-2012) 23-01-2013, n. 3399

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.N. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza n. 681/2012 del Tribunale di Palermo – sez. Riesame in data 25 maggio 2012 con la quale è stato rigettato il riesame proposto avverso l’ordinanza emessa dal g.i.p. presso il Tribunale di Sciacca il 23 aprile 2012 con la quale è stata disposta nei confronti del medesimo la misura cautelare della custodia in carcere. A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:

a) Mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata ex art. 606 c.p.p., lett. e).

Il ricorrente esclude la sussistenza nei suoi confronti degli elementi di gravità indiziaria che hanno portato all’emissione della misura coercitiva.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono sostanzialmente sollevate censure se non genericamente espresse; la versione alternativa fornita dal ricorrente è basata esclusivamente su una svalorizzazione degli elementi acquisiti e sul suo pregresso stato d’incensuratezza; il ragionamento dei giudici del riesame fa riferimento invece ad elementi oggettivi, in parte riconosciuti dallo stesso indagato e che sono stati valorizzati in modo coerente e complessivo per ritenere sussistente gravità degli indizi di colpevolezza ritenuti dal TDL. Sotto quest’ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare esente da censure logico giuridiche, proprio perchè valorizza un’ analisi altamente probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame e arrivando alla configurazione di un quadro di gravità indiziaria che parte dal contenuto delle riprese delle telecamere a circuito chiuso, passa per l’esito dei rilievi antropometrici, e delle impronte accertate dagli esperti del R.I.S., riconducibili a quelle dell’odierno ricorrente.

Anche la motivazione in ordine alla scelta della misura è ragguagliata oltre che in relazione alla gravità del fatto, alla personalità del prevenuto e ai gravi indizi (impronte) che emergono nei suoi confronti per reati analoghi, rapine, al di là della formale incensuratezza dello stesso. La scelta della misura è spiegata dunque in modo coerente e valutata con un esatto criterio di bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e la qualità del soggetto destinatario della medesima, che, con una prognosi probabilistica seria, non appare meritevole della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende 4. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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