Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-11-2012) 23-01-2013, n. 3398

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza n. 658/2011 del Tribunale di Milano – sez. Riesame in data 16 maggio 2012 con la quale è stato rigettato il riesame proposto avverso l’ordinanza emessa dal g.i.p. presso il Tribunale di Milano il 12 aprile 2012 con la quale è stata disposta nei confronti del medesimo la misura cautelare della custodia in carcere.

A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:

a) Violazione dell’art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Assenza di gravità indiziaria.

Il ricorrente esclude la sussistenza nei suoi confronti degli elementi di gravità indiziaria che hanno portato all’emissione della misura coercitiva.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono sostanzialmente sollevate censure se non genericamente espresse; la versione alternativa fornita dal ricorrente è basata esclusivamente su una svalorizzazione degli elementi acquisiti; il ragionamento dei giudici del riesame fa riferimento invece ad elementi oggettivi, in parte riconosciuti dallo stesso indagato e che sono stati valorizzati in modo coerente e complessivo per ritenere sussistente gravità degli indizi di colpevolezza ritenuti dal TDL. Sotto quest’ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare esente da censure logico giuridiche, proprio perchè valorizza un’analisi altamente probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame e arrivando alla configurazione di un quadro di gravita indiziaria che parte dal contenuto delle intercettazioni da cui si evince chiaramente il progetto di organizzare una rapina, dove possono individuarsi i pianificatori e gli esecutori materiale, tra cui il ricorrente, dal contenuto delle intercettazioni in cui il ricorrente prende accordi per un incontro con i complici in un ristorante per la spartizione del bottino, dalla accertata presenza nella zona del ristorante, in base ai tabulati telefonici, dello stesso ricorrente, e di altri esecutori della rapina ( M.).

Anche la motivazione in ordine alla scelta della misura è ragguagliata oltre che in relazione alla gravita del fatto al pericolo di fuga dell’indagato, titolare di un permesso di soggiorno per motivi turistici. La scelta della misura è spiegata dunque in modo coerente e valutata con un esatto criterio di bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e la qualità del soggetto destinatario della medesima.

3. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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