Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-07-2012, n. 11793 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 2.2.07 la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame interposto da Poste Italiane S.p.A. contro la pronuncia con cui il Tribunale di Prato, dichiarata la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato il 12.10.98 con B.M., aveva condannato la società a riammettere in servizio il lavoratore e a pagargli le retribuzioni maturate dalla data della costituzione in mora.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il B..

Poste Italiane S.p.A. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha deliberato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Preliminarmente deve darsi atto che nelle more dell’udienza, il 27.10.2010, le parti hanno conciliato in sede sindacale la lite, come la società ricorrente ha ribadito anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha allegato copia di detto verbale di conciliazione.

L’avvenuta transazione comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo.

Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. – compreso quello ad impugnare – deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione (Cass. S.U. 29.11.06 n. 25278).

Le spese del presente giudizio si compensano per intero, considerato il tenore della conciliazione intervenuta fra le parti.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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