Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-07-2012, n. 11792 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 4.6.07 la Corte d’appello di Salerno rigettava il gravame interposto da V.S. contro la pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore che ne aveva rigettato la domanda di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso dal 20.7.02 al 30.9.02 con Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell’art. 8 CCNL 26.11.94, poi parzialmente modificato dall’art. 25 CCNL 11.1.01. Tale contratto era stato stipulato per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, nonchè per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi compresa una più funzionale distribuzione delle risorse sul territorio derivante anche da innovazioni tecnologiche.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il V. affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso Poste Italiane S.p.A..
Motivi della decisione

1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, nonchè vizio di motivazione, laddove l’impugnata sentenza ha giustificato l’assunzione a termine nonostante che nel contratto non ne fossero indicate le ragioni oggettive o soggettive nè la causa della sostituzione e sebbene la società non avesse dimostrato il rispetto del limite percentuale previsto dalla contrattazione collettiva per le assunzioni a tempo determinato in rapporto a quelle a tempo indeterminato.

Analoghe censure vengono svolte con il secondo motivo (con riferimento a dedotta violazione dell’art. 25 CCNL 11.1.01) e con il terzo (in ordine a dedotta violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1), in cui si denuncia, altresì, la non ricollegabilità dell’assunzione del ricorrente alle motivazioni esposte in contratto.

I tre motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono da disattendersi.

A parte il rilievo che dallo stesso tenore del ricorso si evince che nel contratto erano state indicate le ragioni dell’assunzione a termine anche in relazione a necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie di altro personale, va ricordato che per consolidata giurisprudenza di questa S.C. non è necessaria l’indicazione del nominativo del lavoratore o dei lavoratori da sostituire (cfr., ex aliis, Cass. 24.2.11 n. 4513; Cass. 2.3.07 n. 4933; Cass. n. 30.8.07 n. 18293).

In ordine, poi, alla mancata dimostrazione del rispetto del limite percentuale previsto per le assunzioni a tempo determinato in confronto a quelle a tempo indeterminato (c.d. clausola di contingentamento), il quesito di diritto (dovuto nel caso di specie, essendo ratione temporis applicabile l’art. 366 bis c.p.c., vista la data di deposito della sentenza impugnata) non è conferente perchè non confuta l’argomentazione basilare in proposito addotta dalla Corte territoriale, vale a dire l’inapplicabilità del limite percentuale suddetto in quanto il contratto de qua è stato stipulato nella vigenza del D.Lgs. n. 368 del 2001, nuova ed esclusiva fonte legislativa del contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione della L. n. 230 del 1962 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 (abrogati, appunto, dal cit. D.Lgs.).

Infine, quanto alla lamentata non ricollegabilità dell’assunzione del ricorrente alle motivazioni addotte in contratto, doglianza formulata nel terzo motivo, deve notarsi che essa sostanzialmente costituisce una denuncia di malgoverno delle prove documentali a riguardo considerate dalla sentenza impugnata – censura non spendibile in questa sede perchè relativa ad apprezzamenti di merito – o, al più, di vizio motivazionale, inammissibile per difetto di formulazione del necessario (sempre nell’ottica dell’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis applicabile nella specie) momento di sintesi del fatto controverso e decisivo, finalizzato a circoscriverne puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 1.10.07 n. 20603; Cass. Sez. 3^, 25.2.08 n. 4719; Cass. Sez. 3^, 30.12.09 n. 27680).

2- Da ultimo, è appena il caso di puntualizzare che tutte le altre censure di vizio di motivazione che si leggono in ricorso, avendo ad oggetto – in realtà – non un singolo specifico fatto inteso nella sua realtà fenomenica, bensì le argomentazioni in punto di diritto esplicitate dai giudici d’appello, sono inammissibili perchè si collocano all’esterno dell’area dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il vizio di motivazione spendibile mediante ricorso per cassazione concerne solo la motivazione in fatto, giacchè quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. art. 384 c.p.c., u.c.), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire.

Invero, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorchè malamente spiegata o non spiegata affatto; se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta ed il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 30,00 esborsi e in Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *