Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-11-2012) 23-01-2013, n. 3354

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.M.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, in data 30 settembre 2011, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in data 9 giugno 2004 dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Adrano nei confronti del ricorrente in ordine al reato di ricettazione e chiedendone l’annullamento, lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi essenziali del reato, e la circostanza che non sia stata riconosciuta la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 648 cpv. c.p. e non siano state concesse le circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Osserva la Corte che Con il ricorso, in apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260). Deve sottolinearsi in particolare che la Corte di merito ha vagliato criticamente tutti i punti in base ai quali è stata ritenuta l’attendibilità del coimputato C.A., e la piena consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza delittuosa del bene, stante l’accertata qualità di socio di fatto del centro di autodemolizione; anche le valutazioni concernenti l’impossibilità di ritenere applicabile alla fattispecie l’ipotesi delittuosa configurata dall’art. 648 cpv. c.p. e la concessione delle circostanze attenuanti generiche appaiono esenti da censure logico giuridiche.

Il ragionamento operato dai giudici di merito appare saldamente ancorato alle risultanze processuali (oltre le dichiarazioni del coimputato si veda la sicura provenienza delittuosa del propulsore rinvenuto presso l’autodemolizione e la titolarità della ditta di fatto riconducibile anche al ricorrente, la consapevolezza di tale provenienza, l’assenza di credibili e verificabili indicazioni della stessa provenienza).

Nel ricorso pertanto si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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