Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-07-2012, n. 11789 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 31.1.07 la Corte d’appello di Genova rigettava il gravame interposto da Poste Italiane S.p.A. contro la sentenza con cui il Tribunale di Massa, dichiarata l’illegittimità del termine finale apposto al contratto stipulato con A. R. dal 18.6.98 al 15.9.98, aveva dichiarato la sussistenza d’un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra le parti, condannando la società a pagare al lavoratore le retribuzioni maturate dall’epoca dell’offerta della prestazione lavorativa, individuata nel 10.1.01 (data del tentativo obbligatorio di conciliazione).

Per la cassazione di tale sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

L’ A. è rimasto intimato.
Motivi della decisione

1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 3 e L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 8, comma 2 CCNL 26.11.94, degli artt. 420 e 421 c.p.c., nonchè vizio di motivazione per avere l’impugnata sentenza affermato che il cit. art. 8 non esonera la società dall’onere di dimostrare l’effettività dell’assenza per ferie del personale da sostituire e la conseguente esigenza di servizio cui l’assunzione a termine era finalizzata; prosegue Poste Italiane con il dire che immotivatamente la Corte territoriale non ha consentito gli approfondimenti istruttori richiesti.

La censura è fondata nei sensi appresso chiariti.

L’impugnata sentenza non ha seguito la regula iuris che questa S.C. ha già avuto modo di esplicitare nella propria giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 240/2006), laddove ha interpretato l’autorizzazione conferita dal cit. art. 8 del contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività è costituito dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Invero, la clausola contrattuale non parla di sostituzione di dipendenti assenti, precisa il periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi) e parla di necessità di espletamento del servizio in riferimento alle ragioni che hanno indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, di guisa che la necessità medesima, nel periodo, è stata dalle parti stipulanti considerata sempre sussistente, come fatto palese dall’uso dell’espressione "in concomitanza".

In altre parole, alla luce dell’art. 8 cit. CCNL, è sufficiente a soddisfare le condizioni di legittimità dell’assunzione a termine la correlazione oggettiva tra la l’assunzione a termine e il soddisfacimento delle esigenze temporanee consistenti nel fare fronte alla sostituzione di personale in ferie nel periodo in cui solitamente esse vengono godute.

2- L’accoglimento del primo motivo di ricorso implica la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e l’assorbimento dell’esame della seconda censura avanzata da Poste Italiane S.p.A., concernente la dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1362 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale negato che la prolungata inerzia del lavoratore prima di attivarsi in sede giudiziaria per mantenere in vita il vincolo contrattuale e l’incontestata riscossione del TFR da parte sua dimostrassero che il rapporto si era risolto per mutuo consenso.

3- Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, questa S.C. rigetta la domanda dell’ A..

4- In virtù dell’esistenza di una doppia conforme, in primo e secondo grado, favorevole all’odierno intimato si ritiene di compensare per intero fra le parti le spese dei gradi di merito, mentre quelle del presente giudizio di legittimità -liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa per intero fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’ A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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