Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-11-2012) 11-01-2013, n. 1433

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.I. ricorre per cassazione, avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Genova del 16 settembre 2011, con la quale è stata dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Savona in data 29 ottobre 2010 per tardività.

Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c) in quanto l’estratto contumaciale non sarebbe stato notificato al ricorrente in data 5 gennaio 2011, come ritenuto dalla Corte d’appello, ma dovrebbe ritenersi notificato in data 15 gennaio 2011, con un termine per impugnare che sarebbe spirato l’1 marzo 2011, giorno in cui sarebbe stata depositata l’impugnazione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Dalla documentazione acquisita agli atti emerge che l’avviso postale relativo all’esito della notifica della raccomandata presso il domicilio eletto è stato depositato presso l’ufficio in data 23 dicembre 2010. Il termine di dieci giorni per il perfezionamento di una valida notifica è stato correttamente ritenuto superato con l’annotazione avvenuta il 5 gennaio 2011, data da cui è stata fatto decorrere dalla Corte d’appello il termine di quarantacinque giorni per la proposizione dell’appello, anche se poi la scadenza è stata erroneamente indicata nel 16 febbraio 2011. L’errore materiale è comunque irrilevante, perchè in ogni caso l’appello sarebbe risultato tardivo anche rispetto alla data corretta del 21 febbraio 2011.

La declaratoria d’inammissibilità per tardività dell’impugnazione appare dunque corretta.

2. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento dell’ulteriore somma di Euro 1000,00, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *