Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-11-2011) 21-12-2011, n. 47534 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. B.G.R. e B.M.ricorrono per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, ha applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., al B. in relazione ai reati a lui ascritti, avvinti dalla continuazione, la pena di anni sette e giorni venti di reclusione ed Euro 47.334,00 di multa e al B. in relazione al reato a lui ascritto la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 3.500,00 di multa.

Entrambi i ricorrenti deducono vizio di motivazione in punto di affermazione della loro responsabilità per i reati loro rispettivamente contestati.

La difesa del B., in prossimità della odierna udienza camerale, ha depositato una memoria, nella quale evidenzia la violazione dell’art. 448 c.p.p., comma 1, per la riproposizione di nuova istanza di patteggiamento in dibattimento dopo l’udienza preliminare e la violazione dell’art. 444 c.p.p., comma 1, essendosi applicata una pena (anni sette e giorni venti di reclusione ed Euro 47.334,00 di multa) ben superiore a quella per la quale detta disposizione consente l’accesso al rito speciale (anni cinque soli o congiunti a pena pecuniaria).

2 .-. Il ricorso del B. è inammissibile, in quanto le censure sono formulate in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza.

A parte il fatto che il ricorrente, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, che presupponeva la rinuncia implicita a qualsiasi questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto nondimeno disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull’evidenza dell’insussistenza del fatto, della sua mancata commissione da parte dell’imputato, della presenza di cause di giustificazione, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo o in genere della sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato.

Alla inammissibilità del ricorso del B. consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro millecinquecento, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. 3.-. Il ricorso del B. è, invece, fondato.

L’art. 444 c.p.p., comma 1, consente l’applicazione della pena su richiesta delle parti "quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria".

Nel caso in esame il Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, ha applicato al B. la pena di anni sette e giorni venti di reclusione ed Euro 47.334,000 di multa, e cioè una pena ben al di sopra dei limiti sanciti dalla Legge.

Trattandosi di pena illegale, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del B., con trasmissione degli atti al Tribunale di Locri per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del B. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Locri per l’ulteriore corso.

Dichiara inammissibile il ricorso del B., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di millecinquecento Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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