Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-11-2012) 11-01-2013, n. 1432

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza n. 1166/2012 del Tribunale di Napoli in data 13 aprile 2012 con la quale è stata annullata l’ordinanza emessa dal G.I.P del Tribunale di Torre Annunziata in data 13 febbraio 2012, e, conseguentemente, applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata e porto e detenzione di armi A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:

a) Nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) con riferimento agli artt. artt. 274 e ss. cod. proc. pen. e art. 310 c.p.p..

Il ricorrente lamenta come erroneamente il tribunale in sede di appello abbia ribaltato il giudizio formulato in sede di (mancata) convalida del fermo operato nei suoi confronti da parte del GIP, che aveva ritenuto l’insussistenza degli elementi idonei a formulare un corretto giudizio di gravità indiziaria.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono sostanzialmente sollevate censure se non genericamente espresse; non esiste peraltro una versione alternativa fornita dal ricorrente; il ragionamento dei giudici del riesame fa riferimento invece ad elementi oggettivi, che pur in parte riconosciuti dallo stesso gip non sono stati valorizzati in modo coerente e complessivo per ritenere sussistente gravità degli indizi di colpevolezza ritenuti invece dal TDL. Sotto quest’ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare esente da censure logico giuridiche , proprio perchè valorizza un’ analisi altamente probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame e arrivando alla configurazione di un quadro di gravità indiziaria che parte dalla disponibilità del veicolo utilizzato per la rapina, dalla circostanza che il telefono mobile del ricorrente ha agganciato la cella telefonica che ricopre la zona ove è stato commesso il delitto, dai dati emergenti dai tabulati telefonici, dalle contraddizioni contenute nelle dichiarazioni del N., dai riconoscimenti fotografici operati dalla C. e dal S.. La scelta della misura è spiegata dunque in modo coerente e valutata con un esatto criterio di bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e la qualità del soggetto destinatario della medesima, quale emerge dalla intrinseca gravità dei fatti ascritti al N..

3. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 disp. reg. cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 disp. reg. cod. proc. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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