Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-11-2012) 20-12-2012, n. 49489

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.C. propone personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza 26 marzo 2012 del tribunale del riesame di Bari confermativa dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 26.1.2012 dal Gip del tribunale di Trani in relazione ai reati di cui al L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, comma 1, n. 8 e art. 4.

Deduce che non c’è prova di rapporti con altre donne oltre la convivente o di un concorso con altri soggetti e che non sussiste la circostanza di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4.

Il ricorso non solo deduce un motivo di mero fatto ma è anche del tutto generico, non essendo specificamente indicate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti della decisione impugnata e che si intendono sottoporre al sindacato di legittimità, mentre la decisione impugnata è supportata invece da motivazione adeguata e corretta sui punti oggetto di gravame.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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