Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-11-2012) 19-12-2012, n. 49324

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – L’ordinanza qui impugnata concerne la convalida del fermo disposto nei confronti dell’indagato, accusato di più violenze sessuali in danno di una ragazza minore degli anni 18, anche in concorso con altri due giovani extracomunitari.

Il G.i.p., nel proprio provvedimento ha ritenuto di non poter ravvisare il pericolo di fuga sul rilievo che l’indagato è stato rintracciato agevolmente nella piazza del paese dove si aggirava senza timore confidando nel silenzio della ragazza (previamente minacciata ed intimorita).

Per completezza, va soggiunto che il G.i.p., all’esito dell’udienza di convalida ha poi accolto la richiesta del P.M. di applicazione della misura della custodia in carcere ravvisando la ricorrenza di esigenze cautelari tra le quali anche il pericolo di fuga intervenuto, però, secondo il G.i.p., dopo che, con l’interrogatorio del P.M, e l’informazione di garanzia, egli aveva appreso che la ragazza lo aveva denunciato.

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il P.M. ha proposto ricorso deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la valutazione del pericolo di fuga è avvenuta senza il rispetto dei parametri indicati anche dalla giurisprudenza di legittimità. La prova di tale pericolo, infatti, non va desunta dalla esistenza di un piano di fuga ma da elementi indiziari indicativi in tal senso come, ad esempio, il fatto di non avere stabili radici in un posto.

Orbene, nella specie, il ricorrente fa notare che l’indagato è stato rintracciato del tutto casualmente visto che non aveva un’abitazione (tanto da non essergli state sequestrate chiavi di casa) nessuna occupazione, nessun legame in Italia (è separato dalla moglie italiana ed i figli si trovano in Marocco), ha due precedenti per evasione ed è del tutto sfornito di disponibilità economiche.

Inoltre, in punto di fatto, è inesatto affermare che egli sia stato trattenuto dagli agenti in esecuzione di un decreto di fermo perchè, invece egli, quando è stato trovato in piazza è stato solo invitato a recarsi presso l’autorità giudiziaria a rendere interrogatorio.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

3. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato.

Ed infatti, l’argomentare del G.i.p. risulta illogico e non tiene conto di tutte le risultanze procedimentali (come evidenziate dal P.M. ricorrente).

Il giudice ha escluso il pericolo di fuga da parte del S. sul mero rilievo che venne trovato tranquillamente in piazza dove si aggirava sicuro della propria impunità grazie al silenzio cui credeva di aver costretto la propria vittima.

Se è vero, però, che la polizia non fece fatica a rintracciare l’indagato, è altrettanto vero che, nel momento in cui venne eseguito il fermo, il S., ormai era stato reso edotto della denuncia a suo carico.

Ed infatti, pur dandosi atto che, ad onor del vero, il verbale redatto dalla polizia non brilla per chiarezza (a cominciare dalla denominazione errata "verbale di arresto"), è, però, obiettivo che, come si evidenza nel ricorso, la narrativa di tale verbale permette di appurare che il fermo non è avvenuto in piazza – quando la polizia ha semplicemente avvicinato l’indagato – bensì dopo l’esame da parte del P.M. che, in tal modo, lo aveva informato del fatto che la ragazza aveva sporto denuncia contro di lui sì che l’argomento del G.i.p. non ha nessun valore visto che – a quel punto – sicuramente l’indagato sapeva di non poter più contare sul silenzio indotto della propria vittima.

Inoltre, deve ricordarsi che ai fini della legittimità del fermo, a parte il fumus criminis occorre valutare tutti gli elementi che possono fare ritenere fondato il pericolo di fuga (tenendo presente che essi devono essere specifici, riferiti alla persona sottoposta al fermo, e soprattutto, concreti, cioè connotanti una rilevante probabilità che l’indagato si dia alla fuga).

Nella specie, però, il giudice ha fatto ricorso ad un unico argomento – peraltro rivelatosi errato – ignorando al contempo un complesso di ulteriori elementi significativi a riguardo (ed emergenti dagli atti) come, ad esempio, il fatto che si stava trattando di un soggetto straniero, sfornito di qualsivoglia valido legame per restare in Italia (senza lavoro, senza mezzi di sostentamento, senza famiglia – separato dalla moglie ed, anzi, con i figli che si trovano in Marocco – senza una stabile dimora – tanto è vero che fu rintracciato casualmente). A tale stregua, coglie nel segno il ricorrente quando rammenta una pronunzia recente di questa S.C. (sez. 6^, 16.5.11, n. 19131) in cui è stato riconosciuto valore indiziario del pericolo di fuga ad "effettive e documentate difficoltà della rintracciabilità del fermato, tenuto conto che costui non svolgeva alcuna attività stanziale".

Peraltro, lo stesso G.i.p. si è contraddetto quando, nell’emettere l’ordinanza custodiate in carcere, ha ricordato i numerosi precedenti dell’indagato (altro elemento che avrebbe dovuto essere preso in considerazione in sede di apprezzamento del fermo) ed, in particolare, tra questi, persino un precedente per evasione dagli arresti domiciliari (aspetto, quest’ultimo di cui non si comprende per quale ragione il G.i.p. non avesse tenuto conto un momento prima quando valutava la legittimità del fermo).

In buona sostanza, il provvedimento di mancata convalida del fermo non era giustificato e, nell’annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata, va dichiarata la legittimità del fermo.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p..

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata dichiarando legittimo il fermo.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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