Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-11-2012) 19-12-2012, n. 49322

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.L., a mezzo dell’avv. S. P., propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa l’11 ottobre 2011 dal giudice del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, quale giudice dell’esecuzione, che ha rigettato l’istanza di revoca ex art. 669 cod. proc. pen. della sentenza 111/96 del 16.2.1996 di condanna di T.L. alla pena di mesi due di arresto e L. 24 milioni di ammenda per il reato di cui al capo d), divenuta irrevocabile il 20.10.2009, essendo stato il T. giudicato per lo stesso fatto con sentenza 22.1.2001, irrevocabile nel 2001, di declaratoria di improcedibilità per tutti i reati, tra cui quello di cui al capo d), per prescrizione.
Il ricorrente deduce violazione dell’art. 668 cod. proc. pen., comma 8, e il vizio di motivazione, avendo il giudice rigettato l’istanza pur avendo rilevato l’identità del fatto contestato e ritenuto nelle due sentenze.
Il ricorso è infondato perchè l’ordinanza impugnata è pienamente conforme alle norme invocate ed ai principi di diritto ed è sorretta da congrua ed adeguata motivazione. Esattamente il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che nella specie non vi è stata nessuna violazione del principio del ne bis in idem e che le due sentenze in questione (di condanna del 16.2.1996 e di improcedibilità per prescrizione del 22.1.2001) non si riferiscono affatto allo stesso fatto ed al medesimo reato, bensì concernono due diversi e distinti fatti reato. Il giudice ha invero correttamente posto in evidenza che la sentenza di condanna del 16.2.1996 aveva ad oggetto la condotta di costruzione abusiva esplicatasi fino alla data del 12.6.1992, mentre la sentenza dichiarativa della prescrizione del 22.1.2001 aveva ad oggetto la condotta di costruzione abusiva iniziata il 12.6.1992 (data di apposizione dei sigilli, con la quale era stata interrotta la permanenza del precedente reato di costruzione abusiva) e durata fino all’11.3.1994 (data in cui è stato accertata la violazione dei sigilli del 1992). Il reato commesso con la prima condotta illecita, la cui permanenza è stata interrotta con il sequestro del 12.6.1992, era quindi del tutto diverso dal reato commesso con la differente e nuova condotta illecita iniziata con la violazione dei sigilli del 1992 e perdurata fino all’11.3.1994. I due reati, quindi, pur se riguardanti il medesimo manufatto abusivo, hanno ad oggetto due distinti ed autonomi fatti e comportamenti illeciti realizzati in tempi diversi e, conseguentemente, anche le due sentenze hanno ad oggetto due differenti ed autonomi fatti reato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2012

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