Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-11-2012) 17-12-2012, n. 49045

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso la sentenza 12.4.10 con la quale il Giudice di pace di Gragnano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.P., in ordine al reato di minaccia, per essere il reato estinto a seguito di intervenuta remissione della querela.

Deduce il P.G. ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione di legge, con riferimento all’art. 152 c.p., per avere il giudice ritenuto che l’assenza della p.o. al giudizio equivalga a tacita remissione della querela. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

Hanno infatti statuito sul punto le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza 30 ottobre 2008, n. 46088, che nel procedimento dinanzi al giudice di pace instaurato – come nella specie – a seguito di citazione disposta dal p.m. del D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita delle querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2. L’ipotesi di improcedibilità prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 30 per la mancata comparizione in udienza della p.o., si riferisce esclusivamente al ricorso immediato della p.o. non comparsa (v.

Cass., sez. 5, 15 giugno 2004, n. 28570), per cui la mancata comparizione del querelante in udienza, al di fuori dell’ipotesi prevista dagli artt. 21, 28 e 30 del citato D.Lgs., non da luogo a remissione tacita della querela, nonostante la sollecitazione a comparire espressamente rivoltagli dal giudice (Cass., sez. 6, 25 febbraio 2010, n. 11142).

L’impugnata sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Gragnano per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Gragnano per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2012

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