Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-11-2012) 07-12-2012, n. 47573

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il provvedimento in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio, sulla richiesta di decreto penale di condanna avanzata dal PM a carico di Z.T., ha disposto la restituzione degli atti sul rilievo che la pena pecuniaria derivante da conversione ex art. 135 c.p.; di Euro 5.020,00 non sarebbe verosimilmente stata pagata per insolvibilità della condannata.

2. Avverso il provvedimento ricorre il PM, contestando l’abnormità del provvedimento e ciò argomentando sia l’erroneità della decisione – fondata su ragioni non giuridiche ma di opportunità – sia l’effetto distorsivo da essa determinato: di disattendere il principio di scelta discrezionale del rito spettante al PM. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. La categoria dell’abnormità (sulla quale v. in particolare le pronunce delle Sezioni Unite n. 25957 del 26 marzo 2009 e della Cass. sez. 6^, 12 novembre 2009, n. 2945) si definisce, invero, in rapporto al tema della tassatività, che impronta il regime delle impugnazioni in generale e del ricorso per cassazione in particolare. Essa individua propriamente uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non rispecchia più il modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento.

Tanto che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell’iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l’esistenza o meno del "potere" di adottarlo. In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all’interno di un "fenomeno" unitario. Ove sia proprio l’"attribuzione" a far difetto – e con essa, quindi, il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale – la conseguenza non potrà essere altra che quella dell’abnormità, cui consegue l’esigenza di rimozione, Se invece all’autorità giudiziaria può riconoscersi "attribuzione" circa l’adottabilità di un determinato provvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge. Non importa e non basta dunque, per la sussistenza dell’abnormità, che il potere, esistente, sia solo stato male esercitato, giacchè in tal caso esso sfocia in un atto illegittimo ma non abnorme.

Nel caso in esame, il GUP ha indubbiamente esercitato un potere astrattamente riconosciutogli – ossia di rigettare la richiesta di decreto penale di condanna -cosicchè mentre potrebbe discutersi sulla legittimità del provvedimento, deve comunque escludersene l’abnormità.

5. L’impugnazione deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *