Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-11-2012) 07-12-2012, n. 47546

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Spilimbergo ha condannato M.B.H.M. A.S. e L. E.Z. per il delitto di invasione di edificio per avere arbitrariamente invaso una casa cantoniera di proprietà di Rete Ferroviaria s.p.a. al fine di occuparla stabilmente.

2. Avverso detta sentenza ricorrono – a mezzo del proprio difensore – gli imputati con unico ricorso.

Circa la posizione dei coniugi B. e M. si rileva che, avendo loro occupato l’immobile sin dal 1998 ma essendo intervenuta nel 2005 sentenza del Giudice di pace di Spilinbergo sulla improcedibilità dell’azione penale per tardività nella presentazione della querela -decisione passata in giudicato – nel presente processo potrebbero essere giudicati solo i fatti successivi; per concludere che, essendosi gli imputati limitati ad occupare ulteriormente l’immobile, senza tuttavia invaderlo, non sussisterebbe il reato loro contestato. Rilevano, inoltre, la tardività della querela, presentata soltanto nel 2007 benchè la parte offesa fosse a conoscenza del fatto sin dal 2003 (anno della presentazione della prima querela).

Tale motivo è esposto anche dai coniugi S. ed E.Z., i quali occupavano l’immobile sin dal 2006 con piena conoscenza del querelante (come emergerebbe dalle lettere inviate in quell’anno agli imputati).
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Così nel primo motivo: sia considerato il carattere permanente del reato, la cui condotta invasiva si è concretizzata ad opera dei coniugi B. e M. sin dal 1998 senza mai subire interruzioni; sia attesa la condivisibile giurisprudenza secondo cui il reato di invasione di terreni o edifici non è configurabile soltanto laddove il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene occupato e prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto, ma non anche nel caso in cui il soggetto sia illegittimamente entrato in possesso del bene. (Cass. sez. 2^, 1.12.11, n. 5585).

Per il restante motivo, esposto anche a favore dei coniugi S. ed E.Z., è sufficiente ribadire la risalente ma condivisibile giurisprudenza secondo cui, qualora venga eccepita la tardività della querela, la prova deve essere fornita dal deducente, risolvendosi a vantaggio del querelante la situazione d’incertezza (Cass. sez. 5^, 6.6.1996, n. 7346). Tale principio è ispirato al "favor querelae", secondo cui un’eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la proposizione della querela in un tempo antecedente a quello in cui la stessa è stata proposta deve essere considerata in favore del querelante (Cass. sez. 5^, 19.9.2008, n. 40262).

Tale situazione di incertezza non è superabile nel caso di specie, essendosi i ricorrenti limitati ad eccepire alquanto genericamente la sussistenza di tali condizioni limitandosi a far riferimento a delle missive inviate loro da Federservizi, lettere di cui non è in alcuna misura dettagliato il contenuto.

2. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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