Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-11-2012) 07-12-2012, n. 47544

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Pinerolo in data 29.11.2010 di condanna nei confronti di G.E. per il delitto di appropriazione indebita aggravata.

2. Propone ricorso per cassazione a mezzo di difensore l’imputato, presentando due motivi.

Il primo sulla violazione di legge (ma in realtà anche sul vizio di motivazione) per avere la Corte di Appello ritenuto la penale responsabilità dell’imputato nonostante mancasse la prova della interversione del possesso, non essendo stata acquisita la lettera di diffida inviata dal legale della parte offesa per la restituzione delle somme affidate ed avendo peraltro la Corte di Appello anche anticipato la data della supposta interversione del possesso rispetto a quanto contestato nel capo di imputazione.

Nel secondo motivo si contestano violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di Appello subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno liquidato nel processo, danno pari ad Euro duecentomila, senza svolgere indagini sulla capacità economica dell’imputato: con ciò contravvenendo ad un preciso indirizzo di legittimità (cfr. Cass. sez. 5^, 3.11.2010 n. 4527).
Motivi della decisione

1. Il primo motivo – articolato sulla inosservanza della legge ma svolto sul vizio di motivazione – è manifestamente infondato, articolandosi su di una critica di merito alla ricostruzione del fatto per come operata in sede di merito, e sottoponendo all’esame di questa Corte aspetti non rilevanti (quali la mancata esatta determinazione della somma oggetto di appropriazione indebita).

Il secondo motivo è invece fondato, attesa la condivisibile giurisprudenza – richiamata in ricorso – secondo cui è illegittima la decisione con cui il giudice subordini la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell’imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario (cfr. Cass. sez. 5^, 3.11.2010 n. 4527).

In tale decisione questa Corte ha infatti chiarito che "La Corte Costituzionale, con pronuncia n. 49 del 1975, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 165 c.p., nella parte in cui consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha avvertito nella motivazione che spetta al giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario. A seguito di ciò la giurisprudenza di legittimità, con statuizione per vero risalente, ma non contraddetta da successivi arresti di segno opposto, ha enunciato il principio a tenore del quale "il giudice di merito è tenuto a procedere alla valutazione, sia pur sommaria, delle condizioni economiche dell’imputato quando intende subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale" (Cass. 11 luglio 1979 n. 3050)": principio che va qui ribadito, estendendone anche la portata al caso in cui si intenda subordinare il beneficio al risarcimento del danno contestualmente liquidato".

La ragionevolezza di tale avviso emerge particolarmente nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della considerevole somma di Euro duecentomila omettendo ogni indagine sulla capacità economica dell’imputato.

2. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto; l’inammissibilità, nel resto, del ricorso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

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