Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-11-2012) 07-12-2012, n. 47543

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Siracusa in data 23.3.2006 nei confronti di C.L. per il delitto di tentata estorsione, contestato al capo c) dell’imputazione (mentre i reati descritti negli altri capi di imputazione sono stati dichiarati estinti per prescrizione).

2. Propone ricorso per cassazione a mezzo di difensore l’imputato, presentando i seguenti motivi.

Il primo sulla violazione di legge per avere i giudici di appello errato nel condividere l’ordinanza del Tribunale di rigetto dell’istanza di rinvio della prima udienza per legittimo impedimento dell’imputato. Si lamenta in particolare che sia stata ritenuta inidonea a tal fine la certificazione medica prodotta – la quale attestava che in detto giorno l’imputato avrebbe dovuto sottoporsi a un controllo oculistico – omettendo qualsivoglia controllo sulla effettiva gravità dell’impedimento.

Il secondo motivo contesta la nullità del decreto di citazione a giudizio affermando che, benchè sia stata effettuata regolare notifica di detto atto, la stessa fosse stata preceduta da un tentativo non riuscito, concernente altro decreto di citazione, il quale fatto avrebbe impedito l’instaurazione di un valido rapporto processuale; dal che l’inutilità della nuova notificazione. Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 530 c.p.p., contesta il merito del fatto, esponendo genericamente che le dichiarazioni della parte offesa sarebbero state smentite da quelle degli altri testi escussi.

L’ultimo motivo contesta la mancata dichiarazione della prescrizione del reato.
Motivi della decisione

1. Deve preliminarmente rilevarsi che alla luce del giudizio di penale responsabilità razionalmente argomentato sia in primo che in secondo grado, non sussistono le condizioni per la sussumibilità del caso nella previsione dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 2.

Deve infatti precisarsi che il sindacato di legittimità ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 2, resta circoscritto all’accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte;

cosicchè la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità ad esso dell’imputato risulti, ictu oculi, evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime considerazioni posti a fondamento della sentenza impugnata (all’esito di un approccio valutativo da ricondurre più al concetto della "constatazione" che a quello dell’"apprezzamento": cfr. S.U. n. 35490/2009).

Ne discende la conseguenza che, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall’art. 129 cpv. cod. proc. pen., l’esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all’imputato, prevale l’esigenza della definizione immediata del processo, a seguito della sopravvenienza dell’estinzione del reato per maturata prescrizione.

Tanto premesso, deve rilevarsi che anche il reato contestato al capo c) dell’imputazione è estinto per prescrizione pur tenendo conto dei periodi di sospensione, computati dalla Corte territoriale.

Infatti la contestazione, ex art. 629 c.p., si riferisce all’anno 1998 (da computarsi, pertanto, a decorrere dal giorno 1 gennaio); la sentenza di primo grado è intervenuta nell’anno 2006; i giorni di sospensione sono 269; cosicchè il reato si è prescritto nel novembre del 2010, ossia prima della pronuncia della decisione di appello.

2. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il reato di cui al capo c) è estinto per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato di cui al capo c) è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *