Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-11-2012) 07-12-2012, n. 47649

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o senza rinvio.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20/07/2010 il Tribunale di Frosinone ha condannato A.F. alla pena di Euro 600,00 di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 267 e 282 e D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 68 e 69.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato tramite il proprio Difensore. Con un unico motivo invoca l’intervenuta prescrizione dei reati già alla data della sentenza di primo grado essendo i fatti stati accertati il 23/06/2005 con conseguente maturazione del termine, considerando anni quattro e mesi sei e i periodi imputabili a sospensione del dibattimento, alla data del 18/02/2010.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato, il termine di prescrizione ordinarlo di anni tre ex art. 157 c.p., comma 1, n. 5) nella previgente formularne In quanto più favorevole decorrente dalla data di emissione del decreto di citazione a giudizio del 16/05/2006 è maturato, senza interruzioni di sorta, tenuto conto anche del periodo di sospensione pari a mesi nove e giorni due (segnatamente, giorni sessanta per rinvio dell’udienza in data 28/02/2007; giorni sessanta per rinvio dell’udienza in data 30/05/2007 per impedimento del difensore; giorni centocinquantadue per rinvio dell’udienza in data 28/01/2009 per astensione del difensore), in data 18/02/2010, essendo la sentenza impugnata stata emessa solo successivamente, a termine ormai decorso, in data 20/07/2010.

Consegue, nell’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cpv c.p.p. l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione dei reati.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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