Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-11-2012) 07-12-2012, n. 47648

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 21/01/2011 la Corte d’Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 31/03/2006 dichiarava non doversi procedere nei confronti di V. G.per i reati edilizi ed in materia antisismica di cui ai capi e), f) e g) dell’imputazione per estinzione a seguito di prescrizione e rideterminava la pena in anni tre e mesi due di reclusione per il reato di cui all’art. 349 c.p. di cui al capo h).
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente; con un unico motivo lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 157 e 161 c.p.p.. Premette che la Corte ha ritenuto ritualmente notificata al domicilio eletto dall’imputato la citazione per l’udienza del 21/01/2011 non essendo stato ivi reperito l’imputato per insufficiente indicazione, nel decreto, del numero civico, con conseguente applicabilità dell’art. 161 c.p.p., comma 4.
Obietta il ricorrente che l’applicabilità di tale ultima norma è condizionata all’avvenuto trasferimento dal domicilio eletto o ad altra causa che renda definitivamente impossibile la notificazione in quel luogo, non essendo invece sufficiente l’assenza dell’interessato.

Motivi della decisione

3. Il motivo è manifestamente infondato. Risulta dagli atti, cui questa Corte ha accesso in virtù dell’eccezione di carattere processuale, che l’ufficiale giudiziario, recatosi il 25/11/2010 presso viale dei pini sud 75 in Giugliano, ove l’imputato, in data 19/01/2004, aveva eletto domicilio, non potè procedere alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello non disponendo del numero di interno corrispondente all’abitazione di V., venendo quindi la notifica successivamente effettuata ai difensori di fiducia Avv. XX e Avv. XX. Di qui, allora, come del resto già rilevato dalla sentenza impugnata, la corretta applicazione, anche in osservanza dei criteri stabiliti da questa Corte (nel senso, infatti, che al fine di ritenere l’impossibilità della notificazione di un atto presso il domicilio dichiarato od eletto, non è sufficiente la semplice attestazione dell’ufficiale giudiziario di non avere reperito l’imputato, ma occorre un "quid pluris", ovvero che all’esito di un accertamento eseguito "in loco" risulti che l’elezione di domicilio era mancante od insufficiente, ovvero che l’imputato si sia trasferito altrove (vedi Sez. U. n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, in motivazione; Sez. 2, n. 48349 del 07/12/2011, Martini, Rv. 252059), dell’art. 161 c.p.p., comma 4, posto che l’ufficiale giudiziario, proprio dando atto del fatto che sarebbe stata necessaria una indicazione più specifica (segnatamente quella del numero di interno) rendeva evidente che la dichiarazione di domicilio sul punto resa dall’imputato era stata insufficiente.
4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità originaria del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di merito, per quanto detto non validamente impugnata (Sez. U. n. 32 del 22/01/2000, De Luca).
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e della somma indicata in dispositivo ritenuta equa in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

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