Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-11-2012) 07-12-2012, n. 47645

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 06/12/2010 la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 04/12/2009 in punto di condanna di P.V. per i reati di cui all’art. 44, lett. b) (capo a), art. 64 e art. 71 (capo b), artt. 93 e 95 (capo c) e artt. 94 e 95 (capo d) D.P.R. n. 380 del 2001.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente lamentando l’intervenuta prescrizione delle contravvenzioni ascritte successivamente alla sentenza impugnata pur dovendosi considerare il periodo di mesi quattro e giorni venti di sospensione dovuto a rinvio del processo. Con successiva memoria depositata il 13/03/2012 ha reiterato il motivo.
Motivi della decisione

3. Va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell’art. 581 c.p.p., lett. c) ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 citato codice (Sez. U., n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. 3, n. 1576 del 28/11/2002, Braico, Rv. 223146).

Nella specie il ricorrente ha unicamente lamentato l’Intervenuta prescrizione del reato, effettivamente maturata successivamente alla data della sentenza impugnata, e precisamente in data 04/08/2011, ovverossia alla scadenza del termine di anni cinque ex artt. 157 e 160 c.p. cui deve aggiungersi l’ulteriore periodo di giorni cinquantotto maturato a titolo di sospensione per rinvio del processo di primo grado in data 09/05/2008 per astensione del Difensore. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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