Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-11-2012) 07-12-2012, n. 47657

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A., condannato in entrambe le fasi di merito per il reato di peculato per essersi impossessato di somme che, quale responsabile dell’ufficio verifiche dei pagamenti lei del comune di Tuia, aveva ricevuto da cittadini perchè provvedesse per loro conto al pagamento dell’imposta, propone ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari che il 5 maggio 2011 rigettava il suo appello con il quale chiedeva riqualificarsi il reato contestato quale reato di truffa aggravata e comunque la riduzione della pena; secondo il ricorrente vi era stata violazione di legge perchè la Corte di Appello, pur essendo stato risarcito il danno nei confronti la persona offesa tanto da essere riconosciuta la relativa attenuante, non aveva estromesso la parte civile la cui domanda risarcitoria era stata soddisfatta nè aveva escluso la condanna al pagamento di ulteriori spese processuali in favore della parte civile.

Osserva il collegio che la doglianza è infondata in quanto, pur se apparentemente era stata definitivamente soddisfatta la domanda della parte civile, la partecipazione al processo restava interesse della parte per le conseguenze collegate al definitivo accertamento dei fatti; era indubbio, infatti, che la parte, pur non chiedendo con l’atto di appello l’assoluzione, chiedeva la diversa qualificazione della vicenda con possibile incidenza sull’interesse della parte civile; inoltre la parte civile aveva interesse ad interloquire per eventuali evenienze, quali nullità assolute, non preventivabili e tali da poter incidere sui propri interessi, facendo venire meno il diritto al risarcimento con conseguenze possibile ripetizione dell’indebito da parte dell’imputato. Pertanto, correttamente è stata ritenuta la permanenza dell’interesse della parte civile a partecipare al giudizio ed è stato riconosciuto in suo favore il pagamento delle spese processuali.

La valutazione delle ragioni della inammissibilità fa ritenere adeguata la sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

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