Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-11-2012) 07-12-2012, n. 47656

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 18 novembre 2011 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro che il 29 luglio 2008 condannava R.V. per il reato di evasione ritenendo applicabile l’attenuante di cui all’art. 385 cod. pen., comma 4.

La Corte rigettava la eccezione preliminare sollevata con i motivi aggiunti con la quale si affermava la nullità del decreto di giudizio immediato; la difesa, infatti, aveva eccepito che si procedeva per reato per il quale è previsto il procedimento a citazione diretta; essendosi proceduto nelle forme del giudizio abbreviato, nel caso concreto vi era stata violazione effettiva nella individuazione del giudice funzionalmente competente poichè sul giudizio abbreviato aveva deciso il giudice per le indagini preliminari (che aveva emesso il decreto di giudizio immediato) anzichè il giudice del dibattimento. Secondo la Corte, pur potendosi ravvisare un caso di nullità, la stessa non può ritenersi assoluta in quanto non vi sarebbe incompetenza funzionale perchè l’art. 33 cod. proc. pen., comma 3, esclude che l’attribuzione degli affari penali al Tribunale collegiale o monocratico attenga alla capacità del giudice.

Quanto alla diversa questione della assenza in concreto delle condizioni per la applicazione della recidiva, la Corte osservava che la condizione di recidiva reiterata dimostrava una particolare pericolosità sociale tale da giustificarne la effettiva applicazione nella determinazione della pena.

L’imputato propone ricorso personalmente deducendo con unico motivo la nullità della sentenza emessa in un caso di incompetenza funzionale in quanto, pur a fronte della previsione normativa del procedimento a citazione diretta per il reato in questione, vi era stata richiesta di giudizio immediato accolta dal gip il quale, poi, aveva proceduto a giudizio abbreviato.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la difesa si produrrebbe nullità della sentenza in quanto la violazione delle regole di assegnazione del processo, che in sè non produrrebbe nullità della sentenza, nel caso particolare rappresenterebbe una violazione delle regole in tema di competenza funzionale; se fosse stata seguita la regola ordinaria il giudizio abbreviato sarebbe stato celebrato dal medesimo giudice monocratico assegnatario del processo citazione diretta; utilizzando, erroneamente, la procedura del giudizio immediato, il giudizio abbreviato è stato invece celebrato da altro giudice, ovvero il giudice per le indagini preliminari.

In assenza di una regola specifica su tale tipo di violazioni non può non valorizzarsi il dato che in altri casi il codice di rito prevede la possibilità che il giudizio venga erroneamente celebrato dal giudice diverso dal teorico assegnatario del processo senza che a ciò consegua alcuna nullità della sentenza per incompetenza funzionale. E’ sufficiente rammentare che l’art. 33 octies cod. proc. pen., nel disciplinare il caso di inosservanza delle regole di attribuzione degli affari al giudice monocratico ovvero al giudice collegiale, fissa la regola per cui la sentenza va annullata, in fase di appello o cassazione, per la violazione delle disposizioni sull’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, solo quando si tratti di questione tempestivamente eccepita ed eventualmente riproposta nei motivi di impugnazione.

Questo significa che non vi è una regola di assoluta nullità della sentenza in caso di violazione della assegnazione al giudice funzionalmente competente per le varie attività processuali; si noti, anzi, che, ancorchè eccepita, la questione diventa irrilevante quando il giudice collegiale abbia pronunciato sul reato di competenza del giudice monocratico. E’ evidente come la legge dia rilievo non alla competenza funzionale quanto al riconoscimento delle garanzie sostanziali, quali la presenza di un giudicante plurisoggettivo nei casi di attribuzione degli affari al collegio.

Gli argomenti esposti dimostrano che , non essendosi in presenza di una disposizione che preveda una nullità assoluta, comunque la questione non possa essere sollevata per la prima volta in sede di impugnazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

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