Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-11-2012) 07-12-2012, n. 47654

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Milano con sentenza 17 maggio 2011 confermava la condanna emessa dal Tribunale di Milano il 23 dicembre 2010 nei confronti di G.B. per i reati di minaccia a pubblico ufficiale e maltrattamenti nei confronti del figlio minore, ritenuta la continuazione fra i reati e con applicazione della attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. ritenuta equivalente alla recidiva. Oltre alla pena principale, determinata in un anno e sei mesi di reclusione, veniva applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizione di cura presso il servizio psichiatrico.

Confermata la ricostruzione dei fatti, resa possibile dalle dichiarazioni della polizia giudiziaria, la Corte valutava gli specifici motivi di appello consistenti nella deduzione della assenza dell’elemento oggettivo del reato di maltrattamenti per l’occasionalità delle condotte nonchè della assenza di dolo attese le condizioni psichiche dell’imputato. In via subordinata veniva richiesta la derubricazione dei reati contestati in quelli di cui all’art. 570 ovvero art. 610 cod. pen.. La Corte riteneva non ricevibile un atto di incerta provenienza con il quale si disconoscevano i motivi di appello; quindi, proceduto alla rilettura nel merito delle vicende in contestazione alla luce delle deduzioni della difesa, la Corte confermava le valutazioni del giudice di primo grado, rigettando l’appello.

Nei confronti di tale sentenza il ricorrente presentava personalmente in più date diversi atti qualificati quali ricorsi per cassazione avverso la citata sentenza; si tratta complessivamente di varie centinaia di fogli manoscritti, con i quali, a prescindere dalla valutazione non sempre facile del rispetto dei termini nonchè della possibilità di ritenere "motivi aggiunti" gli ulteriori atti depositati, si contesta, per quanto è dato desumere dalla ampia trattazione di vicende in parte personali ed in parte collegate alla storia della nazione, con particolare riferimento alla fase successiva all’unità d’Italia ed ai rapporti tra Stato e Chiesa, i seguenti motivi riferibili alla sentenza di appello:

La sentenza di secondo grado avrebbe di fatto "ratificato" la sentenza di primo grado senza valutazione autonoma; la decisione sarebbe stata adottata senza valutare l’impedimento dell’imputato per motivi di salute; non sarebbe stata valutata la falsità delle prove raccolte durante il dibattimento; non si sarebbe tenuto conto delle dichiarazioni del figlio del ricorrente che escludeva la sussistenza di quanto contestato al ricorrente; si dava atto erroneamente di una malattia psichiatrica del ricorrente; l’assistenza legale era stata inadeguata, non essendovi stato impegno del difensore di ufficio nominato dai giudici di merito; non era stato valutato come la sua condotta fosse finalizzata alla tutela del figlio dallo spaccio di droga.

Il ricorso è manifestamente inammissibile in quanto il pur limitato contenuto che appare direttamente riferibile alla vicenda processuale è una generica doglianza sulle valutazioni di merito da parte dei giudici di prima secondo grado, con una richiesta di globale rivalutazione in ragione di una presunta non adeguatezza delle decisioni dei giudici di primo e secondo grado; si chiede, insomma, una nuova decisione in merito che esula dalle competenze del giudice di legittimità. Anche il vario materiale via via aggiunto dal ricorrente, lungi dal precisare motivi riferiti alla sentenza impugnata, introduce ulteriori tematiche o extravaganti o, tuttalpiù, riferite a problemi personali che non riguardano le vicende oggetto del presente processo. Le ragioni della decisione di inammissibilità rendono adeguata la misura della sanzione pecuniaria determinata in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *