Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-11-2012) 07-12-2012, n. 47644

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Salerno, con sentenza emessa il 10/06/2010, dichiarava G.R. colpevole del reato di cui al L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), come contestato in atti, e lo condannava alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e).

2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che la decisione impugnata non era congruamente motivata in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato; sia quanto all’elemento soggettivo che a quello oggettivo.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale di Salerno ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

1.1. In particolare il giudice di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali ha accertato che R. G., quale responsabile dello stabilimento di Salerno della "Metro Italia cash & carry spa" -nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – deteneva per la vendita in cattivo stato di conservazione presso il reparto carni; kg. 578 di carne in confezioni plastiche sottovuoto, con liquido di colore scuro che fuoriusciva dalla carne inzuppando il pezzo anatomico di carne con forte odore nauseabondo dovuto alla moltiplicazione microbica in presenza di ossigeno, con gradazione verso l’esterno che tendeva al verde. Le alterazioni risultavano provocate dalle micro fessure degli involucri che, consentendo l’ingresso dell’aria, determinavano la modificazione del prodotto. L’area di conservazione della carne era costituita da un locale con aria refrigerata e con una temperatura più alta di quella consigliata (+4C).

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), come ritenuto in sentenza.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perchè sostanzialmente ripetitive di quanto già valutato esaustivamente dal Tribunale di Salerno. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito (vedi sentenza impugnata pagg. 2 – 7). Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. 1^, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. 5^, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. 5^, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

2.1. Ad abundantiam si osserva che la colpa del ricorrente consiste nel fatto precipuo di non aver adottato ed impartito direttive precise onde predisporre controlli efficaci ed idonei a garantire la corretta conservazione dei prodotti in vendita, con modalità conforme alle relative norme tecniche e di igiene.

3. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da G.R. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

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