Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-11-2012) 07-12-2012, n. 47643

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza emessa il 20/01/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, in data 19/05/2008, appellata da C.M., imputato dei reati di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 2, e art. 648 cod. pen., (come contestati in atti) e condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e).

2.1. In particolare il ricorrente esponeva:

a)che, a seguito della sentenza Schwibbert in data 08/10/2007 della Corte di Giustizia Europea, l’imputato andava assolto dal reato di cui al capo A) perchè il fatto non era previsto dalla legge come reato;

b)che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato in ordine ai reati contestati, non essendo stato accertato il reale contenuto dei supporti in sequestro, nè era stato provato l’acquisto illecito dei supporti medesimi;

c) il reato di ricettazione era comunque assorbito nella condotta di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

1.1. In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali hanno accertato che C.M. -nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – è stato sorpreso dagli operanti della G.d.F. nel mentre, per strada e su una "bancarella" improvvisata, esponeva per la vendita 91 CD a contenuto musicale e 33 DVD; tutti privi del contrassegno SIAE, recanti sulle confezioni in cui tali supporti si trovavano custodite, le fotocopie dei frontespizi dei corrispondenti supporti originali rappresentativi dell’oggetto degli stessi.

Trattavasi di supporti informatici abusivamente riprodotti; acquisiti illecitamente al fine di venderli.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2 lett. a), e art. 648 cod. pen. come contestato in atti.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello e già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito (vedi sentenza 2 grado pagg. 3, 4, 5; sentenza 1^ grado pagg. 2 e 3). Dette doglianze, peraltro -quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. 1^, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. 5^, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. 5^, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

2.1. Ad abundantiam si osserva altresì:

a) che la dedotta sentenza Schwibbert 08/11/2007 della Corte di Giustizia Europea non è rilevante poichè detta pronuncia attiene al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1 lett. d), in ordine al quale, nella fattispecie de qua, non vi è stata alcuna declaratoria di condanna a carico del ricorrente;

b) che sussiste il concorso formale tra i contestati reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, e art. 648 cod. pen., trattandosi di condotte illecite poste in essere il 09/05/2005, epoca successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 09 aprile 2003, n. 68 (vedi sez. U. n. 47164 del 23/12/2005, che ha trattato esaustivamente la materia de qua).

3. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da C.M. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *