Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-11-2012) 07-12-2012, n. 47642

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 05/10/2011, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Palermo, in data 11/01/2011, appellata da U.C. ed M.A. imputati del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 2, e art. 80, comma 2, – per aver trasportato e detenuto al fine di spaccio due kg circa di eroina e 14 kg di hashish – e condannati rispettivamente U.C. alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa; M.A. a quella di anni quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.

2. Entrambi gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e).

2.1. In particolare la difesa di M.A. esponeva che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputata.

2.2. Entrambi i ricorrenti contestavano la sussistenza dell’aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2.

Tanto dedotto i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di cui in motivazione.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato in ordine alla sussistenza della responsabilità penale di entrambi gli imputati.

1.1. In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali hanno accertato che U. C. e M.A. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – sono stati sorpresi dagli operanti della PG di Palermo nel mentre trasportavano, in concorso tra loro, 2 kg circa di eroina e kg 14 circa di hashish (il tutto occultato all’interno di un trolley).

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

2. Le censure dedotte nel ricorso proposto da M.A., in ordine alla sussistenza della sua personale responsabilità penale, sono genetiche perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello e già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.

Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito (vedi sentenza 2 grado, pagg. 2-6; sentenza 1^ grado, pagg. 5-7). Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. 1^, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. 5^, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. 5^, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

2.1. Ad abundantiam si osserva – come evidenziato dai giudici di merito -che M.A. ha concorso attivamente con il coniuge, U.C., al trasporto delle sostanze stupefacenti in sequestro. La stessa, invero, non ha avuto una condotta di mera connivenza rispetto al coniuge, ma ne ha condiviso le ragioni del viaggio; si è prestata volontariamente a cooperare con il D. per fungere da copertura; a fornirgli il proprio appoggio, sia morale in termini di rassicurazione e rafforzamento del suo proposito; sia materiale sotto forma di assistenza pratica durante il tragitto (vedi in particolare sentenza 2 grado pag. 5).

3. Va accolta, invece, nei termini di cui in motivazione, la censura relativa alla sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2.

3.1. Nella fattispecie sono stati sequestrati:

a)Kg. 2 circa di eroina (lordi), con principio attivo pari a mg.

127.032,8, da cui erano ricavabili 5.081,3 dosi medie singole;

b)Kg. 14 circa di hashish, con principio attivo pari a mg. 115.816,8, da cui erano ricavabili 4.632,7 dosi medie singole per un totale (eroina + hashish) di 9.700 dosi singole (vedi sentenza 2 grado, pagg. 7, 8) Tanto premesso, si osserva che, ai fini della sussistenza della predetta aggravante, occorre accertare che la quantità in sequestro non sia inferiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi (valore – soglia) determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, fermo restando la discrezionale valutazione del giudice del merito, quando tale quantità sia superata (sez. U. n. 36258 del 24/05/2012).

Orbene, tale accertamento, nella fattispecie de qua, non è stato effettuato dai giudici del merito, per cui necessita rimettere gli atti alla Corte di Appello di Palermo, per tale adempimento ai fini di una esaustiva valutazione in ordine alla sussistenza o meno della predetta aggravante dell’ingente quantità.

4. Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Palermo, in data 05/10/2011, limitatamente all’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso della M..

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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