Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-11-2012) 07-12-2012, n. 47639

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Gup del Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza emessa il 24/05/2011, dichiarava A.M. colpevole del reato di cui alla L. 11 novembre 1983 n. 638, art. 2 – per avere omesso, quale legale rappresentante della ditta "Mozzoni Adriana s.a.s." " (OMISSIS)", con sede in via (OMISSIS), di versare all’INPS competente le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti in relazione ai mesi Febbraio, Marzo, Aprile, Luglio, Agosto, Settembre 2007 – e la condannava alla pena di gg. 2 di reclusione in aumento per la continuazione, in ordine al decreto penale di condanna n. 348/2008, emesso dal Gip del Tribunale di Ascoli Piceno l’11/09/2008, irrevocabile in data 23/10/2008, con la conversione della pena detentiva in Euro 76,00 di multa, così determinando la pena complessiva di cui al menzionato decreto penale in Euro 976,00 di multa.

Dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione ai rimanenti reati relativi ai mesi di Gennaio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Dicembre 2006, perchè già giudicati con il predetto decreto penale n. 348/2008, divenuto irrevocabile.

2. Il PG presso la Corte di Appello di Ancona proponeva ricorso immediato per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e).

2.1. In particolare il PG ricorrente esponeva:

a)che il Gup aveva determinato l’aumento di pena per la continuazione soltanto in relazione alla pena detentiva, senza tener conto della pena pecuniaria;

b) che, in relazione al citato decreto penale n. 348/2008 dell’11/09/2008, irrevocabile il 23/10/2008, l’omesso versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali, relative ai mesi di Gennaio, Marzo, Aprile e Maggio 2006, non era coperto dal giudicato, non essendo state, dette condotte, contestate all’imputato.

Tanto dedotto il PG ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata nei termini sopra indicati.

3.Il ricorso del PG è fondato per le seguenti ragioni principali:

3.1. Il Gup del Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza in data 24/05/2011 -in relazione al contestato reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, punito con la pena congiunta della reclusione fino a tre anni e della multa fino ad Euro 1.032 – ha operato l’aumento della pena inflitta con il decreto penale n. 348/2008, dell’11/09/2008, limitatamente alla sola pena detentiva in violazione della norma di cui all’art. 81 cod. pen., che prescrive invece l’aumento di entrambe le componenti della pena.

3.2. Parimenti il Gup ha emesso illegittimamente declaratoria di non luogo a procedere in ordine ai fatti relativi ai mesi di gennaio, marzo, aprile e maggio 2006, pur non essendo tale condotta oggetto dell’imputazione, contestata e giudicata con il citato decreto penale n. 348/2008 dell’11/09/2008.

4. Va annullata, pertanto, la sentenza del Gup del Tribunale di Ascoli Piceno, in data 24/05/2011 nei termini come sopra precisati con rinvio alla Corte di Appello di Ancona per il giudizio di Appello, ex art. 569 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona per il giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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