Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2012) 07-12-2012, n. 47659

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Messina in data 24 ottobre 2011, nell’ambito del procedimento per una ipotesi di omicidio colposo nell’esercizio di attività medica, chiedeva l’archiviazione nei confronti di S.A.U. per il reato di omissione di atti di ufficio integrato, secondo le denuncianti, dalla condotta di omessa consegna nei tempi dovuti di copie di documenti del Policlinico Universitario di Messina richiesti dal difensore di M.C. e M.S..

Avverso tale richiesta di archiviazione il difensore di M. S. presentava atto di opposizione osservando che, contrariamente all’assunto del P.M. secondo il quale non vi era la prova di alcuna richiesta scritta fatta all’amministrazione e quindi al S., in allegato alla querela del 1 luglio 2010 vi erano copia della raccomandata e dei documenti di spedizione sia in riferimento alla prima richiesta di atti del 29 ottobre 2009 che al sollecito degli stessi il 15 gennaio 2010. Il difensore, ritenuta così dimostrata l’accusa, invitava il giudice procedente ad ordinare la formulazione di imputazione.

Il Giudice per le indagini preliminari con il medesimo atto disponeva la archiviazione dichiarando nel contempo inammissibile l’atto di opposizione perchè non era stato indicato l’oggetto dell’investigazione suppletiva. Ed inoltre, nel merito, osservava che, poichè nel caso in questione risulta applicabile la L. n. 241 del 1990, art. 25, il decorso di 30 giorni aveva fatto scattare il silenzio rifiuto, non essendo perciò la condotta, così tipizzata dalla disposizione speciale, idonea ad integrare il reato contestato;

peraltro, rilevava il giudicante, anche a valutare la possibilità di applicare l’ipotesi di cui all’art. 328 c.p., comma 2, in tal caso sarebbe stato necessario che la richiesta degli atti contenesse una espressa diffida ad adempiere.

La difesa propone ricorso contro tale provvedimento rilevando il travisamento del contenuto del proprio atto di opposizione con il quale, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, aveva richiesto l’imputazione coatta in ragione della allegazione di documenti aventi sicuro carattere di novità e, comunque, si formulavano richieste di indagini suppletive.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ritenuto che esattamente il Giudice per le indagini preliminari abbia affermato che con l’atto di opposizione non fosse stato indicato l’oggetto delle indagini suppletive, requisito necessario ai fini dell’ammissibilità, chiede il rigetto del ricorso.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Correttamente il Giudice del provvedimento impugnato ha verificato la ammissibilità della opposizione sotto il profilo dell’avere la stessa indicato nuove e rilevanti indagini suppletive, ritenendo che l’opposizione non rispondesse a tale requisito.

In sede di ricorso la difesa afferma che tale indicazione di indagine vi sarebbe stata attraverso la produzione di documentazione allegata allo stesso atto di opposizione. Ma è invece del tutto evidente dal testo dell’atto di opposizione che il suo contenuto era l’invito al giudicante ad effettuare una diversa lettura del materiale di indagine ed a ritenere che, allo stato degli atti, sussistessero le condizioni per la formulazione della imputazione.

Quanto alla documentazione, la cui "novità" risulta affermata solo con il ricorso per cassazione, in realtà, in base a quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, la stessa era già disponibile e, comunque, non è rilevante in quanto la ragione della archiviazione consiste nel non avere avuto la richiesta di atti rivolta all’indagato alcuna apparenza formale di "diffida", come è invece necessario perchè la mancata risposta possa essere valutata quale integrante il reato di omissione di atti di ufficio.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

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