Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-07-2012, n. 12014 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna la sentenza App. Napoli 15.6.2005 n. 1847 che, dichiarando inammissibile l’appello dello stesso S. avverso la sentenza Trib. Napoli 14.11.2003 che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione allo stato passivo avverso il decreto con cui il giudice delegato del fallimento Edilizia Progresso s.r.l. aveva negato l’ammissione del credito per T.F.R., ebbe a statuire che l’appellante non aveva confutato le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione. Per la sentenza impugnata, la pronuncia del tribunale si era fondata sulla violazione della perentorietà del termine dato alla parte L. Fall., ex art. 98, comma 3, per la costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, essendone esclusa una modifica o proroga dopo la scadenza.

Il ricorso è affidato ad unico motivo.
Motivi della decisione

Con unico complesso motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 232, 239 e 294 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, contestando che la sentenza abbia omesso di considerare la prova, offerta nel giudizio d’appello, dell’impossibilità di attendere alle normali funzioni del procuratore di parte opponente, così non potendo materialmente egli procedere alla costituzione L. Fall., ex art. 98, comma 3. In tal modo, la sentenza avrebbe violato gli artt. 232, 239 e 294 cod. proc. civ., dovendosi applicare anche alla materia delle opposizioni allo stato passivo fallimentare la disciplina del codice di rito sulla rimessione in termini. Altra violazione avrebbe riguardato l’art. 165 cod. proc. civ., avendo errato il giudice di primo grado a proseguire il giudizio in contumacia del convenuto, in caso di tardiva costituzione dell’attore, anzichè disporre la cancellazione della causa dal ruolo.

1. Il ricorso e in parte inammissibile ed in parte infondato. Il ricorrente ascrive alla sentenza della corte napoletana vizi implicanti la sua nullità, per violazione di regole processuali del tutto inconferenti già in astratto in quanto, da un lato gli artt. 232 e 239 cod. proc. civ. attengono all’istruzione probatoria, mentre l’art. 294 cod. proc. civ. ha riguardo alla posizione del contumace, qualità assunta dalla parte processuale appellata (il Fallimento) e non dall’appellante qui ricorrente e l’art. 165 cod. proc. civ. a sua volta ancora si riferisce – nella prospettazione proposta – al convenuto, nel cui interesse, inammissibilmente, lo stesso ricorrente invoca – senza alcuna indicazione dello specifico atto con cui tale difesa sia stata sollevata avanti al giudice d’appello – il rimedio della cancellazione della causa dal ruolo, di contro alla prosecuzione del processo attuata in primo grado. La genericità degli assunti del ricorrente preclude dunque a questa Corte l’esame diretto degli atti, quanto al dedotto errar in procedendo, apparendo disatteso il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione "che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatela del motivo serica dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte" e che "vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito" (Cass. 86/2012).

Osserva inoltre il Collegio che la ragione della pronuncia di inammissibilità dell’appello è stata espressamente riferita nella sentenza impugnata alla omessa censura, da parte dell’appellante, dell’unica ratio decidendi esplicitata dal giudice di primo grado, il quale ritenne affetta da erroneità la costituzione di detta parte sull’assunto della perentorietà del termine ai sensi della L. Fall., art. 98, comma 3, nel testo ratione temporis vigente. Parte ricorrente non indica con esattezza in quale parte del ricorso in appello ha formulato tale critica, così precludendo "l’esercito del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo" che presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, cosicchè, … è necessario, in ottemperanza del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli dal corretto svolgersi dell’iter processuale, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli del ricorso d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate." (Cass. 23420/2011).

2. Parimenti, quanto alla violazione o falsa applicazione di legge, il ricorrente, da un lato e come detto, mostra di non avere compreso la ragione giustificativa del rigetto, per inammissibilità, del proprio appello, relativo ad opposizione allo stato passivo irritualmente accompagnata da costituzione oltre il termine perentorio ed invece censurata sul presupposto dell’omessa considerazione dell’impedimento del difensore all’iscrizione a ruolo e, dall’altro, invoca della norma una lettura inconciliabile con il principio per cui, per fattispecie anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006 e da richiamare per identità di regime normativo alla vicenda qui in esame, "Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, l’opponente deve, a pena di improcedibilità, costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata dal giudice delegato (L. Fall., art. 98, comma 3), e le modalità della sua costituzione (non espressamente disciplinate dalla legge fall., ma comunque ricavabili dalla disposizione generale dell’art. 165 cod. proc. civ., pur con gli adattamenti resi necessari dalla circostanza che il giudizio di opposizione è introdotto con ricorso, e non con citazione), consistono nel deposito in cancelleria del fascicolo diparte contenente il ricorso notificato, la procura e i documenti offerti in comunicazione, mentre non è necessaria la presentazione della nota di iscrizione a ruolo (essendo qui il rapporto attore-giudice instaurato con l’iniziale deposito del ricorso)." (Cass. 14061/2007;

8757/2011). Nè tale assunto, che qui si condivide e senza che alcun argomento nuovo o diverso sia stato recato dal ricorrente rispetto ai precedenti della Corte, appare aggirabile invocando una qualche portata sanante dell’atto con cui il giudice delegato del fallimento ebbe a fissare, su richiesta del ricorrente che aveva nel frattempo omesso gli adempimenti di costituzione L. Fall., ex art. 98, comma 3, una nuova udienza di comparizione: si tratta di atto, di natura ordinatoria ininfluente sul vizio (Cass. 3691/2008) e comunque non vincolante per il collegio di primo grado, che invero si espresse in sentenza con la corretta dichiarazione di improcedibilità della domanda per mancata costituzione del ricorrente nel termine perentorio di cui alla citata norma fallimentare. Tale principio rende del tutto inconferente il richiamo alla teoria dell’impedimento del difensore, già nella prospettazione (i.e. l’affezione da bronchite con prognosi di una decina di giorni anteriori all’udienza fissata dal giudice delegato L. Fall., ex art. 98) priva di ogni oggettività ed invero "impedimento divenuto tale in base all’erronea valutazione del difensore, il quale, pertanto, ne subisce le conseguente", (Cass. 572/1995).

3. Il ricorso va dunque respinto, senza decisioni sulle spese non essendosi costituito il Fallimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, ai sensi di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *