Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-10-2012) 07-12-2012, n. 47633

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Lecce, in ordine all’appello proposto da M.G. contro sentenza del Tribunale di Lecce emessa in data 29 ottobre 2009 che – per avere illegalmente adibito a discarica di rifiuti, anche pericolosi, costituiti da materiale ferroso, apparati domestici e opere edili di risulta, un’area di terreno di circa 1387 metri quadri l’aveva ritenuta colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, commesse il (OMISSIS), e l’aveva condannata, concesse le attenuanti generiche, alla pena di otto mesi di attesto ed Euro 4000 di ammenda, pronunciava sentenza il 21 settembre 2011, respingendo l’appello.

2.1 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, adducendo due motivi.

Il primo denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), come carenza di motivazione per travisamento di prova in relazione all’affermazione della sentenza impugnata che l’imputata fin dall’acquisto del terreno lo abbia concesso al padre sia per coltivazione sia per destinazione a discarica. Secondo il ricorrente (che nel motivo trascrive integralmente le deposizioni testimoniali dell’udienza 17 aprile 2008) nulla in questo senso emergerebbe dalle risultanze probatorie.

2.2 Il secondo denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al D.Lgs. n. n. 152 del 2006, art. 256 e art. 40 c.p., avendo la Corte errato nell’applicazione della legge penale nel momento in cui ha ritenuto sufficiente il rapporto concessorio finalizzato alla realizzazione della discarica, non essendo individuabile, invece, una norma specifica che descriva una posizione di garanzia del proprietario del terreno: destinatario della norma penale contestata alla M. sarebbe il gestore dell’impianto di raccolta che non è proprietario del terreno su cui si attua lo smaltimento di rifiuti speciali non autorizzato.
Motivi della decisione

3. Mentre il primo motivo del ricorso è qualificabile come inammissibile per manifesta infondatezza, non emergendo dagli atti un travisamento, bensì prospettando il ricorrente valutazioni alternative degli elementi fattuali che costituiscono il compendio probatorio, il secondo motivo non è affetto da tale vizio. Infatti sussiste un certo grado di non conformità nella giurisprudenza che di recente ha esaminato la questione dell’esistenza o meno di un obbligo di garanzia in capo al proprietario in relazione alla fattispecie che è stata contestata a M.G. (p. es., nel senso dell’inesistenza della responsabilità del proprietario in caso di mera consapevolezza dell’abbandono di rifiuti sul fondo da parte di terzi Cass. Sez. 3^, 1 luglio 2002 26 settembre 2002 n. 32158, Cass. Sez. 3^, 12 ottobre 2005-19 gennaio 2006 n. 2206 e Cass. Sez. 3^, 9 ottobre 2007-17 gennaio 2008 n. 2477; nel senso invece di una culpa in vigilando attribuibile al proprietario Cass. Sez. 3^, 26 gennaio 2002 -4 giugno 2007 n. 21677 e Cass. Sez. 3^, 9 luglio 2009- 22 settembre 2009 n. 36836) che rende il motivo, appunto, non manifestamente infondato.

4. Ciò posto, deve darsi atto che al reato ascritto alla imputata ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p. nonchè del D.Lgs. n. 52 del 2006, art. 256, comma 3, e maturata la prescrizione quinquennale come causa estintiva (l’accertamento del reato risale al 14 ottobre 2006, e vi fu sospensione di 85 giorni) il 7 gennaio 2012;

poichè non emergono dagli atti, a questo punto, elementi comprovanti la certa sussistenza delle cause di non punibilità di cui al art. 129 c.p.p., comma 2, ai sensi di quest’ultima norma deve, in assorbimento d’ogni ulteriore questione, procedersi alla immediata declaratoria dell’intervenute) prescrizione del reato contestata alla ricorrente, annullando pertanto senza rinvio il provvedimento impugnato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

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