Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-10-2012) 07-12-2012, n. 47626

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 01/06/2011 il Tribunale di Rossano Calabro ha dichiarato T.M.F. colpevole del reato di cui al R.D. n. 327 del 1942, artt. 54 e 1161 e lo ha condannato alla pena di Euro 300,00 di ammenda in relazione alla effettuata realizzazione, su un appezzamento di terreno appartenente al demanio marittimo, di innovazioni non autorizzate consistite nella realizzazione di due colate di cemento di forma circolare, aventi centralmente un tubo in cemento da adibire a struttura di base per l’installazione di un palo di illuminazione nonchè di un pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato tramite il proprio difensore; con un primo motivo denuncia la violazione degli artt. 54 e 1161 c.n. nonchè vizio motivazionale in ordine alla riconducibilità dell’opera nella categoria delle innovazioni arbitrarie ex art. 54 c.n.: da un lato la qualità di concessionario dell’area non poteva non comprendere ogni iniziativa finalizzata all’effettivo utilizzo dell’area stessa e, dall’altro, la realizzazione di due modeste basi in cemento destinate alla tenuta dei lampioni di illuminazione dell’area non poteva farsi rientrare in tale categoria.

Con un secondo motivo lamenta la mancata declaratoria di intervenuta prescrizione; premessa la natura non permanente del reato ex art. 54 cit., deduce che le precarie opere rilevate dagli accertatori avevano trovato da tempo realizzazione con consumazione del reato in epoca sicuramente anteriore alla constatazione, avvenuta il 20/06/2006.

Con un terzo motivo lamenta vizio motivazionale con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non risultando alcun riferimento in sentenza a condizioni ostative al beneficio.
Motivi della decisione

3. Il primo motivo è infondato. La sentenza impugnata, muovendo dalla circostanza, indicata nel capo d’imputazione e non contestata in ricorso dall’imputato, che la concessione rilasciata al T. riguardasse la posa di ombrelloni e sdraio, ha legittimamente ritenuto non autorizzate le innovazioni consistite nelle colate di cemento aventi forma circolare con tubo in cemento da adibire a struttura di base per l’installazione di un palo di illuminazione e in un pozzetto di ispezione. Quanto alla contestata natura di innovazioni di dette opere la sentenza appare avere fatto corretta applicazione, nella specie, del principio per cui le innovazioni, la cui esecuzione arbitraria è sanzionata dall’art. 1161 c.n., richiedono una caratteristica di non irrilevanza nè di precarietà (cfr., indirettamente, Sez. 3, n. 7747 del 27/11/2003, Manara, Rv. 227559; Sez. 3, n. 9222 del 25/05/2000, Mancuso, Rv.

217466), caratteristiche, queste, al contrario, legittimamente, seppure implicitamente, attribuite dalla sentenza alle opere come sopra descritte.

4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato; grava, infatti, sull’imputato, che voglia giovarsi della prescrizione quale causa estintiva del reato, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (tra le altre, Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009, Cusati, Rv. 243765). Nella specie, a fronte della data di accertamento dei fatti in data 20 e 21/06/2006, il ricorrente ha genericamente invocato una data anteriore desumibile dalla natura delle innovazioni quali opere al servizio dello stabilimento balneare. Ne consegue come, alla data della sentenza di primo grado, il reato non si fosse prescritto.

5. E’ invece fondato il terzo motivo. In effetti l’imputato aveva chiesto, in sede di discussione innanzi al giudice di primo grado, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;

la sentenza, tuttavia, senza alcuna motivazione sul punto, ha disatteso tale richiesta. La sentenza andrebbe pertanto annullata con rinvio sul punto; tuttavia va rilevato che in data 20/06/2011 è intervenuta la prescrizione del reato (reato che è di natura istantanea per consolidata giurisprudenza: da ultimo Sez, 3, n. 20766 del 03/05/2006, Ferrante, Rv. 234481) con conseguente annullamento senza rinvio per improcedibilità dell’azione penale.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *