T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 289

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha impugnato il provvedimento datato 19 luglio 2010, notificato in pari data, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Selezione e Reclutamento – ha comunicato al ricorrente la non idoneità all’arruolamento, in merito alla procedura riservata alla selezione di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, per mancato possesso del profilo psicologico richiesto (PS2).

Avverso i provvedimenti impugnati sono state proposte censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, deducendo: – l’erroneità del giudizio espresso dall’Amministrazione ed il suo contrasto con i precedenti di servizio dell’interessato al quale è stato attribuito il coefficiente PS1 sia in occasione della visita eseguita per accertare l’idoneità al servizio militare, sia in occasione della selezione per VFP1; – il contrasto del giudizio impugnato con il servizio svolto in qualità di VFP1 e con gli accertamenti eseguiti presso la ASL di Teramo (cfr. doc. 10 di parte ricorrente).

Ritenuto che le censure indicate risultano infondate in quanto: – dalle risultanze degli accertamenti eseguiti dall’Amministrazione e dagli atti depositati in giudizio in allegato alla nota dell’Amministrazione in data 7.12.2010, emerge che il giudizio di non idoneità è stato espresso nel rispetto della disciplina della procedura selettiva e all’esito degli accertamenti del caso; – essendo state riscontate "note di insicurezza" all’interessato è stato attribuito in coefficiente 2 al parametro Psiche (PS), in linea con quanto stabilito dal DM n. 114/2000, dalla Direttiva tecnica del 5.12.2005 e dall’art. 10 del bando di concorso; – le determinazioni assunte dall’Amministrazioni appaiono logiche, irragionevoli e, quindi, immuni da vizi di eccesso di potere in quanto dal colloquio di verifica sono emerse difficoltà relazionali del candidato, manifestatesi attraverso timidezza, indecisione, poca fiducia in sé stesso.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *