Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-10-2012) 07-12-2012, n. 47622

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Contro la sentenza 24 giugno 2011 con cui il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, avendo ritenuta colpevole M.E. del reato ascrittole nel capo B dell’imputazione (di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 perchè eseguiva in aderenza a un edificio preesistente un vano scala in muratura, in zona sismica omettendo di depositare, pinna dell’inizio dei lavori, gli atti progettuali presso il competente Ufficio e senza la preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tecnico della Regione; ciò in epoca successiva al 3 novembre 2006), concesse le attenuanti generiche l’aveva condannata alla pena di Euro 500 di ammenda, il suo difensore ha presentato ricorso.

2. L’unico motivo è stato qualificato nel seguente modo: "art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C inosservanza dei principi di correlazione tra imputazione contestata e sentenza – art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E – mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione". Adduce il ricorrente che nel decreto di giudizio immediato si contesta all’imputata la violazione degli artt. 93, 94 e 95 T.U. Edilizia per avere eseguito le opere ivi specificate in zona sismica, omettendo di depositare prima dell’inizio dei lavori gli atti progettuali presso il competente Ufficio e dì munirsi della preventiva autorizzazione dell’Ufficio tecnico della regione, non menzionando la realizzazione di opere in cemento armato, per cui l’affermazione di responsabilità del reato di cui al capo B viola il principio di correlazione tra imputazione e condanna, cagionando la nullità della sentenza. Poichè poi il capo B fa riferimento a diverse ipotesi di reato, cioè quelle di cui agli artt. 93,94 e 95 T.U. Edilizia, non è comprensibile l’iter logico giuridico seguito dal giudice per pervenire all’accertamento della responsabilità per le contravvenzioni di cui al capo B, al riguardo risultando assolutamente carente di motivazione la sentenza. Questa, poi, risulterebbe anche contraddittoria e illogica, non essendo stato contestato nè emerso in dibattimento che le opere rilevate siano state realizzate in cemento armato.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Come si è visto, infatti, la ricorrente incentra le sue argomentazioni sulla questione della realizzazione di opere in cemento armato, non menzionata nella imputazione e tale quindi da creare un difetto di correlazione tra contestazione e condanna. Peraltro, è sufficiente la lettura della motivazione, per quanto sintetica, per comprendere che la violazione della correlazione non sussiste: è sì menzionata l’utilizzazione del cemento armato, ma non come fatto decisivo posto a base della condanna, che si fonda invece sul mancato rispetto della normativa relativa al deposito dei calcoli strutturali presso l’Ufficio del Genio Civile, in evidente riferimento al testo dell’imputazione, che attribuiva alla imputata l’omesso deposito prima dell’inizio dei lavori degli atti progettuali presso il competente ufficio, richiamando anche il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93 il quale al comma 3, statuisce che il progetto da depositare sia accompagnalo anche dal fascicolo dei calcoli relativi alle strutture portanti.

4. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012
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