Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-10-2012) 07-12-2012, n. 47621

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Contro la sentenza che, a seguito di decreto penale di condanna opposto, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha emesso l’8 marzo 2011 revocando il decreto e condannando, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 600 di ammenda (pena sospesa) l’imputato C.B., in quanto colpevole del reato di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 127 e 389 sub c) perchè "la molazza adibita per l’impasto della malta non era munita di idoneo riparo atto ad evitare i pericoli di contatto con gli organi lavoratori da parte degli operai" – contravvenzione commessa in (OMISSIS) in data (OMISSIS), il difensore del suddetto C. ha presentato ricorso per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione dell’art. 163 c.p., comma 1, avendo il giudice di merito concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena senza esplicita richiesta dell’imputato. Ciò costituirebbe un pregiudizio per C., il quale dovrebbe attendere, per il combinato disposto dell’art. 163 c.p., comma 1, art. 167 c.p. e D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. d), il decorso di 12 anni dalla irrevocabilità della sentenza per ottenere la cancellazione dal certificato del casellario giudiziale; se la pena non fosse stata sospesa invece avrebbe provveduto alla sua immediata estinzione pagandola e da quel momento sarebbe iniziato il decorso dei 10 anni previsto dal D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. d), per la cancellazione dal certificato del casellario giudiziale. Il ricorrente conclude pertanto per l’annullamento della sentenza limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione

2. Il ricorso non è manifestamente infondato, dal momento che il giudice non ha motivato la concessione del beneficio che effettivamente non era stato richiesto dal ricorrente.

Considerato che anche qualora il ricorso riguardi esclusivamente il beneficio della sospensione condizionale – come nel caso in esame – non si è formato giudicato pur se limitatamente alle statuizioni riguardanti la pena (cfr. in tal senso, seppure per l’ipotesi inversa di omessa concessione del suddetto beneficio, Cass., sez. 1, 15 ottobre 2004-9 dicembre 2004 n. 27679) deve essere dichiarata la prescrizione del reato.

Si tratta infatti di contravvenzione commessa in data (OMISSIS), per cui, in forza del combinato disposto degli art. 157 e 161 c.p., il termine quinquennale è maturato in data 1 giugno 2011. Deve dunque annullarsi la sentenza impugnata essendosi estinto il reato per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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