Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-10-2012) 07-12-2012, n. 47619

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.C. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Messina lo aveva condannato alla pena di Euro 100 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 1086 del 1971, art. 15, comma 2 per aver omesso di depositare all’ufficio del genio civile di Messina, quale direttore dei lavori per la costruzione di un fabbricato a due elevazioni, la relazione a struttura ultimata entro il termine di giorni 60 dalla data di ultimazione dei lavori.

Nei motivi di appello si deduce in via preliminare la nullità della sentenza per non essere stata pronunziata dal tribunale di Messina l’incompetenza per territorio. Si chiede inoltre la riforma della sentenza appellata e l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto in quanto non essendo ancora completate le strutture alla data indicata per l’ultimazione dei lavori ed essendo stato richiesto il rinnovo della concessione edilizia, il ricorrente si era trovato nella condizione di redigere e depositare la relazione solo alla data del 19.7.2006 ed, in subordine, di dichiarare la prescrizione del reato in quanto la data di ultimazione avrebbe dovuto comunque essere fatta risalire al giugno 1998, epoca inizialmente indicata per l’ultimazione dei lavori.

La corte d’appello di Messina convertiva l’appello in ricorso rilevando in appellabilità della sentenza ai sensi dell’art. 593 c.p.p., comma 3.
Motivi della decisione

L’imputato è stato condannato in primo grado per avere omesso, nella qualità di direttore dei lavori, di depositare al genio civile, nel termine di 60 giorni, la relazione, di cui alla L. n. 1086 del 1971, art. 4.

Correttamente nella contestazione si fa riferimento alla data del 19.7.2006, epoca in cui i lavori erano stati effettivamente ultimati.

Orbene, posto che il reato si consuma con la omissione degli adempimenti richiesti alla scadenza del termine utile per la denuncia e che ad esso deve essere, quindi, necessariamente riconosciuta natura istantanea, si deve rilevare che alla data odierna è certamente maturata la prescrizione.

Alla scadenza del 19.7.2011, vanno, infatti, aggiunti 105 giorni di sospensione per l’astensione del difensore dalle udienze i quali tuttavia comportano lo spostamento del termine all’1.1.2011 e, quindi, ad epoca comunque antecedente alla data odierna.

Poichè non ricorre alcuna delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p. la sentenza deve essere annullata senza rinvio.

E’ sufficiente osservare, infatti, che la motivazione appare effettivamente lacunosa quantomeno sul punto centrale della contestazione, vale a dire la data di ultimazione dei lavori che funge da necessario presupposto per la decorrenza del termine per la denuncia ma la causa estintiva evidentemente preclude qualsiasi possibilità di rinvio al giudice di merito.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata per essere il residuo reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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