Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-10-2012) 07-12-2012, n. 47617

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Genova confermava quella del tribunale di La Spezia con cui in data 15 maggio 2007 era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 6 perchè, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, violava l’obbligo di presentazione presso gli uffici della questura in concomitanza con eventi calcistici nei mesi di ottobre e novembre (OMISSIS) recandosi in ritardo presso l’ufficio indicato nella prima occasione ed omettendo del tutto di adempiere a tale incombenza nelle successive occasioni.

Deduce in questa sede il ricorrente:

1) la carenza di motivazione sul motivo di appello con si lamentava la carenza dell’elemento soggettivo del reato per l’irregolare notifica del provvedimento di convalida del gip del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione.

2) la violazione dell’art. 157 c.p. essendo i reati estinti per l’intervenuta prescrizione in quanto la sentenza della corte di appello di Genova è stata resa in data 19 settembre 2011 e, dunque, oltre il termine di sette anni e sei mesi della consumazione del reato risalenti, come detto in precedenza, all’ottobre ed al novembre (OMISSIS).
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.

In ordine al primo motivo si rileva anzitutto che i giudici di appello hanno rigettato lo specifico motivo di gravame concernente l’asserita carenza dell’elemento soggettivo rilevando che agli atti risultava la notifica per l’imputato in data 1 ottobre 2002 del provvedimento di convalida del gip emesso in data del 5 luglio 2002.

In più sottolineavano i giudici di appello il carattere recidivante della condotta dell’imputato gravato di uno specifico precedente per fatti commessi il (OMISSIS) sempre in relazione all’inosservanza dell’obbligo di comparizione all’autorità di PS in occasione di manifestazioni sportive.

La corte di appello ha pertanto adeguatamente risposto al rilievo del ricorrente il quale in questa sede omette invece del tutto di indicare le ragioni per le quali la motivazione della sentenza impugnata sarebbe caduta in errore sulla avvenuta notifica del provvedimento di convalida.

Per quanto concerne la prescrizione è vero che la stessa sarebbe maturata in via ordinaria tra il 26 aprile ed il 19 maggio 2011 in relazione alla data degli episodi indicati nella contestazione.

Tuttavia il ricorrente non tiene conto evidentemente delle sospensioni della prescrizione verificatesi tra il 16 maggio ed il 19 settembre 2006 per legittimo impedimento del difensore nonchè dal 19 settembre al 31 ottobre 2006 per astensione dalle udienze del difensore, per un totale, quindi, di giorni 139.

Ciò comporta che i reati non potevano ritenersi comunque prescritti alla data della decisione di appello.

Vero è che il reato sarebbe prescritto invece alla data odierna ma, come più volte affermato da questa Corte, l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. ivi compresa, quindi, la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (ex plurimis Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 Rv. 217266 ; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004 Rv. 228349).

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

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