Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-10-2012) 07-12-2012, n. 47616

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Reggio Calabria, sezione minori, giudicando in sede di rinvio della corte di cassazione, in riforma della sentenza emessa dal tribunale per i minori di Messina in data 15 marzo 2007, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, rideterminava la pena per il reato di cui all’art. 589 cod. pen. in mesi sei di reclusione, confermando la statuizione relativa al perdono giudiziale.

Dinanzi a questa Corte il M. aveva in precedenza proposto ricorso lamentando con il primo motivo la violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 31, comma 5 e dell’art. 90 c.p.p.; la nullità dell’udienza preliminare in relazione al rinvio a giudizio dinanzi al tribunale; la violazione dell’art. 597 c.p.p. dolendosi fra l’altro della circostanza che illegittimamente avesse partecipato al giudizio la parte offesa formulando domande all’imputato e comportandosi come le parti costituite, mentre nel giudizio minorile non è ammessa la costituzione di parte civile.

Con il secondo motivo era stato poi eccepito il travisamento del fatto; e con il terzo ed ultimo motivo la violazione dell’art. 62 c.p., n. 6) in quanto la corte territoriale avrebbe illegittimamente negato rilievo all’avvenuto risarcimento del danno ad opera della compagnia di assicurazione.

Questa Corte esaminati i motivi di ricorso, riteneva di poter accogliere unicamente il terzo di essi ed annullava pertanto la decisione impugnata limitatamente alla omessa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6) rinviando sul punto alla corte di appello di Reggio Calabria. In questa sede eccepisce il ricorrente:

1) la violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 31, comma 5, parte prima, nonchè dell’art. 90 c.p.p.; la nullità dell’udienza preliminare in relazione al rinvio giudizio davanti al tribunale, la violazione dell’art. 597 in relazione al principio di corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato rilevando che la nullità concernente la partecipazione all’udienza di una parte non costituita in giudizio avrebbe dovuto comportare la rimessione degli atti al giudice dell’udienza preliminare per la ripresa del procedimento in modo da garantire il diritto alla difesa.

2) la violazione dell’art. 530 c.p.p., comma 1 nonchè dell’art. 589 c.p., in uno con il travisamento del fatto, sostenendo la lacunosità degli accertamenti che avrebbero portato alla declaratoria di responsabilità dell’imputato per l’incidente stradale.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile atteso che vengono riproposte in questa sede con i due motivi dedotti questioni sulle quali la Corte si è già pronunciata con la sentenza del 2.12.2010 rigettando espressamente i primi due motivi di ricorso nell’occasione proposti.

Il ricorso, infatti, come detto in precedenza, era stato ritenuto fondato unicamente sulla questione attinente alla omessa concessione della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6).

Di conseguenza sulle questioni oggi all’esame si è formato il giudicato interno e, come già puntualizzato da questa Corte proprio in tema di riproposizione, avverso la sentenza di rinvio, di questione già decisa in senso negativo, dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, la preclusione determinata dal giudicato interno copre il dedotto e il deducibile (Sez. 6, n. 1996 del 09/12/1992 Rv. 193272).

Trattandosi di minore alla declaratoria di responsabilità non consegue la condanna alle spese nè quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

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