Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 13-07-2012, n. 11988 Onorari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14.12.2010 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da P.F. avverso la sentenza del Tribunale di Avellino di rigetto della domanda dell’appellante nei confronti della Saniplast s.r.l. per il pagamento di corrispettivi professionali e, in subordine, di indennizzo ex art. 2041 cod. civ.; ha, quindi, condannato l’appellante al pagamento delle spese del gravame; ha rigettato, invece, la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ..

Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione P. F. formulando un unico motivo.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
Motivi della decisione

1. La Corte di appello ha ritenuto tardiva l’impugnazione notificata in data 08.07.2005, ritenendo che il dies a quo del termine breve di impugnazione dovesse individuarsi nella data del 01.04.2005 riportata dalla relata di notifica in calce all’originale della sentenza impugnata, anzichè in quella del 01.07.2005 riportata dalla relata di notifica in calce alla copia notificata al P..

Secondo la Corte territoriale, nel contrasto tra le due relate, occorreva avere riguardo all’originale dell’atto notificato, attestante l’avvenuta notifica in data 01.04.2005, come, peraltro, confermato dall’attestato rilasciato dall’ufficio UNEP di Avellino, da cui risultava che la richiesta di notifica era stata presentata in data 01.04.2005 e che la notifica era stata effettuata in pari data, nonchè dalla data di specifica delle spese di notifica con indicazione del relativo numero di cronologico (n. 1218 del 01.04.2005), riportata in calce alla relata di notifica della stessa copia depositata dall’appellante.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 137 e 148 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Assume il ricorrente che nel rilevato contrasto tra le relate di notifica occorreva fare riferimento – secondo il costante orientamento di questa Corte – alla relata in calce alla copia consegnata ad esso destinatario e non già alla relata contenuta nell’atto restituito alla parte che aveva chiesto la notifica;

rileva, inoltre, che la Corte di appello – valorizzando l’attestato dell’Ufficiale giudiziario e la specifica delle spese – ha sovvertito il principio dell’onere probatorio, dal momento che sul notificante gravava l’onere di provare, mediante querela di falso, la non corrispondenza della data indicata sulla copia notificata all’effettività.

1.2. Il motivo di ricorso risulta fondato alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, allorchè, in sede di individuazione del dies a quo relativo alla decorrenza del termine breve per l’impugnazione, emerga una difformità di date fra la relata di notifica di una sentenza in possesso della parte notificante e quella consegnata al destinatario dell’atto notificato, la tempestività dell’impugnazione deve essere valutata con riferimento alla data risultante dalla relata di notifica consegnata a quest’ultimo (che deve considerarsi "relata originaria", certificante la contestuale consegna dell’atto), il quale non è tenuto a provare l’esattezza delle risultanze dell’atto ricevuto (sul quale soltanto poteva fare affidamento nel computare il termine utile per la proposizione dell’impugnazione), spettando invece al soggetto che eccepisca la decadenza (e, quindi, l’inammissibilità dell’impugnazione), secondo gli ordinati principi di distribuzione dell’onere probatorio, di provare, mediante querela di falso, trattandosi di contrasto tra due atti pubblici, la corrispondenza della relata stilata sull’atto in suo possesso all’effettivo svolgimento (quoad tempus) delle formalità di notifica (Cass. 20 dicembre 2005, n. 28230; Cass. 22 settembre 1998, n. 9470; Cass. 2 aprile 1996, n. 3040).

Il principio è stato ribadito anche di recente con riferimento ad un’ipotesi, analoga a quella di cui trattasi, di difformità dei dati cronologici emergenti dalla copia notificata al ricorrente e dall’originale di una sentenza avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione, precisandosi che una difformità di tal fatta non può pregiudicare il ricorrente in quanto la tempestività della sua impugnazione deve essere valutata con riferimento alle indicazioni contenute nella relata contenuta nella copia da lui ricevuta, avente valore di atto pubblico, sul quale fa affidamento nell’identificare il termine ultimo d’impugnazione (Cass. ord. 21 dicembre 2010, n. 25813 in motivazione). E’, infatti, la relata della copia in possesso del destinatario che certifica la contestuale consegna dell’atto, mentre quella apposta sull’atto originale da notificare – e che viene restituita al notificante – documenta un fatto già compiuto, vale a dire l’avvenuta consegna (Cass. 1 febbraio 1995, n. 1157).

1.3. Merita puntualizzare che i precedenti di questa Corte, richiamati nella sentenza impugnata, non sono pertinenti riguardando l’ipotesi di mancanza di alcune pagine nella copia dell’atto notificato.

Inoltre nessun valore argomentativo può assegnarsi alle risultanze dell’UNEP e alla data della specifica di spese, non essendo stata esperita querela di falso dalla parte notificante gravata del relativo onere.

In definitiva il ricorso va accolto; ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

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