Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., 13-07-2012, n. 11987

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Svolgimento del processo

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:
"Il relatore, cons. A. S., letti gli atti depositati, osserva: 1. La Chiesa del R Dei, ammessa al gratuito patrocinio, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata il 3.11.2010, che dichiarava improcedibile (a norma dell’art. 348 c.p.c. per mancata comparizione dell’appellante) l’appello proposto dalla Chiesa del R Dei contro la sentenza n. 717/2009 del tribunale di Genova tra essa appellante e l’Agenzia del territorio. Resiste con controricorso l’Agenzia del territorio.
2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 348 c.p.c. sul rilievo che l’udienza fissata ex art. 348 andò deserta poichè l’avviso di udienza fu effettuato all’avv. C. che aveva "dismesso il mandato alla CDRD il 27.10.2009", mentre l’avvocato F., già difensore della parte C., si era costituito anche per CDRD. 3. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4.
Hanno statuito le S.U. di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. civ., Sez. Unite, 02/12/2008, n. 28547).
Nella fattispecie non risulta indicato se e quando risultino prodotte la rinunzia al mandato dell’avv. C. e la procura in favore dell’avv. F. e se le stesse risultino depositate anche per questo giudizio di cassazione.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Esistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, segnatamente il rilievo di ufficio del suddetto motivo di inammissibilità".

Motivi della decisione

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che il ricorso va dichiarato inammissibile;
che esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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