Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2012, n. 11986 Norma tributaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. L’Agenzia Ippica D. S. s.r.l. agisce contro il silenzio/rifiuto formatosi sull’istanza avanzata il 15 dicembre 2 005 per il rimborso di somme versate per imposta unica sulle scommesse (2001), in forza del D.L. n. 147 del 2003 (art. 8, comma 5) conv. L. n. 200 del 2003, esercitando la facoltà concessa ai gestori di scommesse sulle corse di cavalli, non aderenti alle condizioni economiche ridefinite con decreto interdirigenziale del 6 giugno 2002 (in G.U. 139/2002).
B. La contribuente assume d’aver già definito tutte le sue pendenze, avendo presentato sin dal 27 gennaio 2003 la dichiarazione integrativa per il condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002 (art. 8, comma 2) e corrisposto il prescritto rateo percentuale delle imposte non versate. Sostiene, quindi, che il secondo versamento, operato ai sensi della sopravvenuta L. n. 200 del 2003, rappresenta un pagamento indebito.
C. La CTR-Puglia, riformando su appello dell’Ufficio, la decisione di prime cure favorevole alla contribuente, rileva: a) che la L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 2, è stato abrogato dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 ter, aggiunto dalla legge di conversione n. 27 del 2003, con effetto dal 1 gennaio 2003; b) che il condono ex lege n. 289 del 2002 aveva comportato per i con-cessionari un illecito arrichimento dell’imposta di cui erano semplici sostituti, situazione poi corretta ex lege n. 200 del 2003; b) che, pertanto, la sequenza dei due condoni comporta la validità del secondo con compensazione delle somme versate in forza dell’abrogato primo condono.
D. Propone ricorso cassazione, affidato a unico motivo, la contribuente; le parti pubbliche resistono con controricorso.

Motivi della decisione

E. Con l’unico mezzo, la società denuncia la violazione dell’art. 3 dello Statuto del contribuente e dei principi in tema di arricchimento senza causa. Sostiene che i precetti tributari, da un lato, non possono avere effetto retroattivo, se non in caso di disposizioni interpretative e con indicazione derogatoria dell’art. 3 cit., dall’altro non devono pregiudicare affidamento e buona fede del contribuente.
F. Il mezzo non è fondato. La L. n. 289 del 2002, art. 8, nel regolare la "integrazione degli imponibili per gli anni pregressi", prevedeva al comma 2 una peculiare e favorevolissima forma di sanatoria per i versamenti delle imposte di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 4, comma 1, lett. b), n. 2) e al D.L. n. 452 del 2001 art. 8, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 16 del 2002.
G. La L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 2 è stato abrogato, con effetto dal 1 gennaio 2003, dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5 ter inserito in sede di conversione. I versamenti effettuati sulla base della disposizione di cui all’abrogato comma 2, per espressa previsione di legge, sono restituiti ai contribuenti dall’Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo.
H. Lo stesso art. 5 ter prevede, inoltre, che s’intendono esclusi dall’ambito di applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto d’imposizione o, comunque, di pretesa di pagamento relativi alle imposte di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 4, comma 1, lett. b), n. 2) e al D.L. n. 452 del 2001, art. 8, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 16 del 2002.
I. il D.L. n. 147 del 2003, art. 8, prescrive che le somme ancora dovute dai concessionari a titolo d’imposta unica, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1998, e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno (comma 5).
J. La L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 194, prevede ancora che, per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse, le somme ancora dovute a titolo d’imposta unica, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1998, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall’anno 2004.
K. Inoltre stabilisce: "Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall’Amministrazione finanziaria, per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002".
L. Tralasciando il minuto dettaglio della complessa normativa mirante alla definizione degli insoluti dei concessionari in questione, risulta palese che la materia delle imposte sui concorsi pronostici e sulle scommesse costituisce un sottosistema autonomo, nell’ambito del diritto tributario, disciplinato da regole sue proprie per la peculiarità del settore, legato al regime concessorio cui è connessa la riscossione d’imposte, che in realtà gravano sullo scommettitore e che sono semplicemente riscosse e girate dal concessionario all’erario (cfr. Cass. 2598/12). Proprio per la peculiarità del settore e l’ovvia necessità di non legittimare l’appropriazione da parte del concessionario di somme devolute per legge e per convenzione all’erario, il legislatore ha predisposto nel 2003 una sorta di sanatoria clemenziale con lunga rateizzazione delle somme ancora dovute a titolo d’imposta unica, al netto di sanzioni e maggiorate di soli relativi interessi. Ciò spiega l’espressa esclusione di detta imposta dalla tornata condonistica del 2002, specificamente sancita per la L. n. 289, art. 5-ter cit., gli artt. 8 e 15 (ult. cit.).
M. Orbene, le questioni prospettate dalla ricorrente, sono già state delibate da questa Corte, da ultimo nella condivisibile sentenza n. 641 del 2012. E’ innegabile che il D.L. n. 282 del 2002, art. 5 ter, nel prevedere l’abrogazione dal 1 gennaio 2003 del comma 2, art. 8, della legge di condono n. 289 del 2002, deroga all’art. 3, comma 1, dello Statuto del contribuente. Ciononostante, va rilevato che manca un principio, di rango costituzionale, d’irretroattività della legge tributaria, fondato sull’art. 23 Cost. ovvero sullo Statuto del contribuente, quest’ultimo privo di rilievo sul piano costituzionale anche come normativa interposta (Cass. ult. cit.; C.Cost. 58/2009).
N. Sul punto questa Corte si già ripetutamente espressa affermando:
"Le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212 (ed. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.
e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, ne consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse" (cfr. ex plurimis Cass. 8254/2009).
O. Inoltre, si è chiarito: "In tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3 (cosiddetto Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall’art. 12 disp. gen., va esclusa l’applicazione retroattiva delle medesime salvo che come è avvenuto nella specie questa sia espressamente prevista" (Cass. 25722/2009; conf. 5015/03 e 26674/09).
P. Infine, si è stabilito che "l’espressa previsione di retroattività – necessaria per poter derogare al principio stabilito dall’art. 3 dello Statuto citato – sussiste anche quando sia espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma, senza che sia invece necessario che la disposizione sia anche qualificata come regola di eccezionale retroattività" (Cass. 11141/11; conf.
Cass. 27883/11).
Q. L’odierna ricorrente invoca l’indebito oggettivo e la violazione dell’affidamento, avendo essa definito i rapporti col Fisco per imposta unica sulle scommesse, merce gli adempimenti prescritti dalla legge di condono, comma 2, dell’art. 8, prima che tale disposizione fosse abrogata retroattivamente dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 ter, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27.
Sostiene, in particolare che gli effetti retroattivi non incidono sui rapporti definiti stante l’avvenuto adempimento delle prescrizioni della legge di condono.
R. La conclusione, però, è giuridicamente scorretta, dovendosi negare che il formale adempimento delle prescrizioni condonistiche possa, di per sè solo, far considerare come "definiti" i rapporti condonati, ancor prima di ogni verifica sull’esattezza degli adempimenti stessi e quindi pure se all’esito delle doverosa verifica d’ufficio emergessero incompletezza, insufficienza o addirittura erroneità degli adempimenti stessi.
S. Invece, il consolidamento dei rapporti fiscali si realizza unicamente alla scadenza dei termini decadenziali per i controlli delle relative dichiarazioni anche integrative, tanto che in materia di condono il Fisco può chiedere anche la revoca dell’eventuale ordinanza di estinzione emessa dal giudice investito della relativa controversia (Cass. (Cass. 641/2012 arg. ex 14928/2006)715/2010).
T. Non ricorrono, quindi, addebiti di violazioni di legge, sia per essere la L. n. 27 del 2003 legittimamente retroattiva, sia perchè il rapporto fiscale inciso non era affatto definito quando è divenuta vigente detta legge; sicchè risulta evidente la sconnessione logica e giuridica della tesi circa la violazione del legittimo affidamento. Esso, del resto, riguarda i rapporti con l’amministrazione finanziaria e non i provvedimenti legislativi (Cass. 641/2012, 16843/2008, 935/2009).
U. Infine, manifestamente infondata è pure la tesi dell’indebito oggettivo, atteso che proprio il ridetto art. 5 ter stabilisce: "I versamenti effettuati sulla base della disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 8, citato comma 2 prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al precedente periodo sono restituiti ai contribuenti dall’Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo".
V. Ne deriva che le somme versate dall’odierna ricorrente, con riferimento alle pregresse pendenze, sono imputate dalla legge 27/2003 a scomputo di quanto complessivamente dovuto al Fisco anche per altri insoluti, il tutto nell’ambito di un piano quinquennale di rientro suscettibile di perfezionamento merce l’adesione del concessionario (Cass. 641/2012).
W. Dunque, nelle specie non v’è alcuna duplicazione impositiva, ma solo un’unica forma di condono lecita, secondo forme e modi stabiliti dalla legge correttiva, cui l’odierna ricorrente ha aderito.
X. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5000 per onorario oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

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