Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2012, n. 11980

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Svolgimento del processo

La commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza resa pubblica il 14.12.2007, ha dichiarato, compensando le relative spese processuali, l’inammissibilità dell’appello del comune di Roma avverso la decisione della locale commissione tributaria provinciale che, relativamente all’anno 2002, aveva accolto un ricorso della D. R. pubblicità s.n.c. contro alcuni avvisi di accertamento per il recupero dell’imposta sulla pubblicità.

Il giudice d’appello ha invero condiviso, ritenendola assorbente di ogni diverso profilo, l’eccezione di difetto di rappresentanza processuale dell’appellante, avendo nella specie il comune proposto l’impugnazione in persona del funzionario dirigente del servizio affissioni e pubblicità, anzichè del sindaco.

Per la cassazione della sentenza di secondo il comune di Roma ha proposto ricorso affidato a due motivi. La società non ha svolto difese.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, difettando la prova del perfezionamento della notifica eseguita, ai sensi della L. n. 53 del 1994, a mezzo del servizio postale. E’ in atti, invero, esclusivamente l’annotazione, in calce al ricorso stesso, di avvenuta attivazione del procedimento di notificazione ai sensi della legge citata, come da autorizzazione del consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, con plico spedito dal difensore a mezzo del servizio postale in data 23.1.2009.

Ma non risulta prodotta, infine, la cartolina di ricevimento del medesimo.

In mancanza della costituzione dell’intimato essendo onerato il ricorrente della prova documentale all’uopo rilevante (v. sez. un. n. 627/2008), non resta alla Corte che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 31 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

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