Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-10-2012) 06-12-2012, n. 47222

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Contro sentenza del 2 maggio 2009 del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto in quanto colpevole del reato di cui al L. n. 283 del 1962, art. 6 e art. 20, comma 5, lett. b), perchè deteneva per la vendita, in data 1 agosto 2006, prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, C.A. proponeva appello dinanzi alla Corte di appello di Bari, che con sentenza del 31 maggio 2011 la confermava.

Avverso questa sentenza il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione, fondato su un motivo ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): la Corte avrebbe "operato un illegittimo, non argomentato, mero rinvio alle motivazioni della sentenza di primo grado", senza indicare il percorso logico-giuridico seguito; inoltre sussisterebbe carenza di motivazione sul motivo di appello che censurava come eccessiva e sproporzionata la pena inflitta all’imputato nonchè la mancata concessione dei benefici di legge, incluse le attenuanti generiche.

Comunque il ricorrente adduce la intervenuta prescrizione del presunto reato, concludendo perchè, previa verifica d’ufficio ex art. 129 c.p.p., comma 1, sia annullata la sentenza.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è ammissibile. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, non appare completamente adeguata, soprattutto per quanto concerne la determinazione della pena inflitta all’imputato, ove si attua un generico rinvio alla sentenza di primo grado nonostante su questo vi fosse motivo di appello.

Sussistono effettivamente i presupposti per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione: premesso che dagli atti non emergono elementi nel senso dell’applicabilità dell’art. 129 c.p.p., comma 2, deve osservarsi che il reato è una contravvenzione consumatasi in data 1 agosto 2006. In forza del combinato disposto dell’art. 157 e art. 161 c.p., la prescrizione è dunque quinquennale, e risulta essersi maturata in data 1 agosto 2011. Ne consegue, assorbita ogni ulteriore questione, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendosi estinto il reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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