Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-10-2012) 29-11-2012, n. 46325 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con appello proposto avverso la sentenza di "patteggiamento" pronunciata all’udienza del 27 giugno 2008 dal Tribunale in composizione monocratica di Latina, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma ha chiesto che l’adita Corte di merito dichiarasse la nullità della predetta sentenza ex art. 125 c.p.p. (non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disposizione di cui all’art. 546, comma 2, nè quella di cui all’art. 559 c.p.p., comma 4), in quanto, pur essendo stato pronunciato il dispositivo, la relativa motivazione non era stata depositata per l’intervenuto decesso del Giudice monocratico.

In data 21 novembre 2011 l’atto di impugnazione veniva dalla Corte d’Appello di Roma trasmesso per competenza a questa Suprema Corte, trattandosi di sentenza non appellabile.
Motivi della decisione

2. E’ noto che, in base al principio di conversione dei mezzi di impugnazione, il giudice di appello, adito per l’impugnazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è tenuto a qualificare il gravame come ricorso per cassazione e, conseguentemente, a trasmettere gli atti a questa Suprema Corte, senza che a lui competa l’esame dei motivi allo scopo di verificarne, in concreto, la possibilità della conversione, e senza operare alcuna valutazione in ordine alla sua ammissibilità (Sez. Un., n. 45371 del 31/10/2001, dep. 20/12/2001, Rv. 220221; v., inoltre, Sez. 5, n. 4418 del 05/03/1999, dep. 08/04/1999, Rv. 213115; Sez. 5, n. 5280 del 30/03/1999, dep. 23/04/1999, Rv. 213190).

L’impugnazione dal P.M. proposta, tuttavia, pur essendo stata formulata in relazione ad un caso previsto dalla legge, deve ritenersi inammissibile, in quanto volta a censurare la nullità di una sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. senza che possa ravvisarsi alcun interesse all’impugnazione, in difetto di qualsiasi specificazione delle ragioni della erroneità della decisione, ovvero dell’indicazione dello specifico vantaggio perseguito con l’annullamento della medesima (Sez. 6, n. 40536 del 14/10/2010, dep. 17/11/2010, Rv. 248687).

Giova ribadire, al riguardo, che il ricorso per cassazione del P.M. diretto ad ottenere l’esatta applicazione della legge processuale deve essere necessariamente caratterizzato dai requisiti della concretezza ed attualità dell’interesse, da verificare in relazione all’idoneità dell’impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez. Un., n. 29529 del 25/06/2009, dep. 17/07/2009, Rv. 244110). Un tale interesse, dunque, sarebbe stato configurabile solo nell’ipotesi in cui, con il vizio di mancanza di motivazione, fossero stati specificamente dedotti gli elementi alla stregua dei quali sarebbe stato possibile rendere una decisione diversa da quella comunque deliberata.

Deve pertanto escludersi che sussista un interesse – nella nozione che rileva ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 4 – della parte, pubblica o privata che sia, alla motivazione in quanto mera indicazione delle ragioni giustificatrici della deliberazione concretamente adottata, se non in relazione alla contestuale censura di erroneità, in tutto o in parte, di quella deliberazione, o comunque all’indicazione dello specifico vantaggi che il ricorrente intende perseguire con l’impugnazione (Sez. 3, sent. n. 46201 del 14.10 – 16.12.2008; Sez. Un., 25.6 – 17.7 2009 cit. Sez 6 n 40536 del 14/10/2010, dep. 17/11/2010, cit.).

Conclusivamente, il vizio di motivazione (anche nel caso dell’omessa o mancata motivazione) e deducibile solo quando si assuma che quel vizio ha condotto ad una deliberazione sbagliata, rispetto al contenuto probatorio del processo legittimamente valutabile, e diversa da quella, invece corretta, che con una motivazione non apparente e immune dai vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità avrebbe dovuto essere adottata.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2012

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