Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-10-2012) 22-11-2012, n. 45660

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di Messina ha confermato la pronuncia del tribunale della stessa città, con la quale Y.D. fu condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter (capo A) e del delitto di cui all’art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2 (capo B).

2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce carenza dell’apparato motivazionale.

2.1. Assume che, con riferimento al delitto di cui al capo A, la corte territoriale non ha chiarito per quale ragione non è stata ritenuta l’assoluta indigenza dell’imputato e quindi la obiettiva impossibilità di lasciare il territorio nazionale. La prova doveva essere fornita dall’accusa e non doveva l’imputato fornire la prova negativa del fatto.

2.2 Con riferimento al delitto del capo B, la corte d’appello non ha chiarito per qual motivo l’imputato, avendo pagato il canone Enel fino a un certo periodo, avrebbe poi deciso di rubare l’energia elettrica solo da quel momento in poi e non abbia così agito ab initio.
Motivi della decisione

1. La seconda censura è manifestamente infondata. L’argomento utilizzato è assolutamente reversibile, nel senso che sarebbe lecito (e anzi logico) chiedersi anche per quale ragione l’imputato, avendo pagato il costo dell’energia elettrica fino a una certa data, di fatto non lo ha più pagato e come mai non si sia reso conto di questo risparmio "a sua insaputa". In realtà, giudici di merito hanno posto in evidenza che l’allaccio abusivo era stato fatto nell’interesse del ricorrente e che l’abusiva fruizione di corrente elettrica era avvenuta tutta a suo vantaggio.

2. Quanto reato il capo A), è noto (cfr. ASN 201120130-RV 250041 + 201126027-RV 250938) che l’inutile scadenza del termine di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115 (cosiddetta direttiva rimpatri) ha determinato l’applicazione immediata delle sue previsioni, dotate di natura self executing, nell’ordinamento interno e impone la correlativa disapplicazione della norma interna in contrasto, vale a dire proprio la previsione incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter (inottemperanza all’ordine del questore di allontanamento dal territorio nazionale) con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per abolitio criminis. Dunque: la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, anche se posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della predetta direttiva, deve considerarsi non più prevista dalla legge come reato, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia che ha affermato l’incompatibilità della norma in questione con la indicata normativa comunitaria.

3. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al delitto di cui al capo A), in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato. Conseguentemente va eliminata la pena relativa a tale delitto (mesi cinque e giorni dieci di reclusione), residuando la pena per il delitto di furto aggravato, a suo tempo determinata in mesi quattro di reclusione ed Euro 120 di multa.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo A, perchè il fatto non previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; dichiara del resto inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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